ALBERGHI – Controlli automatizzati: bonus con F24 online

Gen 22, 2016

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Con il provvedimento n. 6743 del 14 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di utilizzo del bonus e la procedura di scambio tra le due Amministrazioni coinvolte MIBAC e Agenzia delle Entrate. In pratica, la verifica della spettanza del bonus alberghi è effettuata dall’Agenzia delle Entrate attraverso controlli automatizzati su ogni F24 presentato dalle imprese al fine di fruire dell’agevolazione. In caso di irregolarità, compreso il mancato utilizzo dei canali Entratel o Fisconline, il modello è scartato e il soggetto interessato ne è informato tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.

Come è noto, l’articolo 10 del D.L. 83/2014, in vigore dal 29 luglio 2014, ha introdotto a favore degli esercizi ricettivi due crediti d’imposta di cui:

o    uno per le spese di digitalizzazione turistica e

o    l’altro, il cosiddetto bonus alberghi,  per le spese relative alla riqualificazione e   accessibilità delle strutture alberghiere.

La finalità di questo secondo credito d’imposta, è quella di permettere alle strutture turistiche di migliorare la propria offerta ricettiva. La possibilità è concessa esclusivamente alle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012.

Presupposto dell’agevolazione è il sostenimento di determinate spese nell’ambito dei seguenti interventi:

o    interventi di riqualificazione edilizia;

o    interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

o    interventi di incremento dell’efficienza energetica;

o    spese per acquisto di mobili e componenti di arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.

Il beneficio fiscale si sostanzia nel riconoscimento alle imprese alberghiere di un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nel triennio 2014/2016, fino a un massimo di 200.000 euro, relative agli interventi indicati.

Il bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Diversamente, il versamento viene scartato.

Il provvedimento in commento stabilisce nel dettaglio la procedura di controllo, con lo scopo di garantire che l’utilizzo avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dei beni  e delle attività culturali e del turismo (Mibac), stabilendo che:

1.    il Mibac deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito d’imposta, con il relativo importo concesso;

2.    il Mibac deve inoltre comunicare all’Agenzia, con le stesse modalità, entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto, eventuali modifiche che determinano la perdita o la riduzione del credito d’imposta o altra variazione rispetto a quanto trasmesso in precedenza. In questo caso, il modello F24 può essere presentato dal contribuente dal terzo giorno lavorativo successivo a tale comunicazione:

3.    l’Agenzia delle Entrate, da parte sua, effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ricevuti per verificare l’effettiva spettanza del credito e che l’ammontare compensato non superi l’importo concesso alla struttura alberghiera. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il modello F24 viene scartato e l’impresa che lo ha trasmesso ne è informata tramite ricevuta reperibile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.

E’ utile anche ricordare che l’impresa alberghiera che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, entro le ore 16 del 29 gennaio 2016, in via telematica, una specifica domanda al Mibac, tramite il Portale dei Procedimenti, a cui il legale rappresentante deve registrarsi, ricevendo specifiche credenziali di accesso. L’istanza e l’attestazione di effettività delle spese vanno poi scaricate in formato pdf, firmate digitalmente e caricate nel citato Portale entro una data prefissata (c.d. click day).

Per le spese sostenute nel 2015, il click day è stabilito dalle ore 10 del 1° febbraio alle ore 16 del 5 febbraio 2016. Dato che le risorse stanziate sono limitate e saranno assegnate in base all’ordine di presentazione delle domande, sarà di fondamentale importanza presentare la richiesta allo scoccare delle ore 10 del 1° febbraio.

In ultimo, per il pieno utilizzo del credito d’imposta in commento, con la Risoluzione n. 5/E del 20 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6850”, da indicare nell’F24 nella sezione Erario e fruibile soltanto in compensazione, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è quello delle spese sostenute.

 

Contatto

Area Economia e Diritto d’Impresa – Enrico Dragoni

Tel. n. 055/2707241, e-mail:  enrico.dragoni@confindustriafirenze.it

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