Ambiente – Nuovi criteri per il conferimento dei rifiuti in discarica

Set 28, 2015

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Premessa 

Il Decreto Ministeriale 24 giugno 2015 reca importanti modifiche al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

La normativa di riferimento
Il D.M. 27/09/2010 -regolamento attuativo del D.Lgs. 36/2003 che individua tre categorie di discariche: per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi-stabilisce i metodi di campionamento ed analisi necessari per caratterizzare i rifiuti e stabilisce i criteri di ammissibilità nelle relative discariche.  

Le principali novità
Le modifiche apportate al D.M. 27/09/2010 mirano da un lato a riallineare le disposizioni a quanto riportato nella Decisione 2003/33/CE e dall’altro a fornire precisazioni e aggiornamenti in relazione al contesto normativo nazionale, in particolare si segnala:
• obbligo di caratterizzazione del codice CER 101208 (scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni sottoposti a trattamento termico);
• confermata la possibilità di conferire in discarica senza l’obbligo di effettuare la preventiva caratterizzazione dei codici relativi all’edilizia 170101 (Cemento), 170102 (mattoni), 170103 (mattonelle e ceramiche), 170107 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 170202 (vetro) nonché 170504 (terra e rocce);
• stabilito che il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità devono essere effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate;
• ammessa la possibilità che il campionamento e le determinazioni analitiche siano effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori, qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente;
• conferimento dei rifiuti pericolosi “stabili e non reattivi” nelle discariche per rifiuti non pericolosi, si precisa che tali rifiuti devono presentare “un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica”, dimostrando, altre alle condizioni già note, anche adeguata stablità fisica e capacità di carico (criteri di accettazione WAC -Waste Disposal Authority- dell’EEA – European Economic Area) e capacità di neutralizzazione degli acidi, quest’ultimo anche qualora gli stessi siano smaltiti in discariche per rifiuti pericolosi (test di cessione metodi CEN/TS 14429 o CEN7TS 14997);
• esclusione dal limite per il DOC -carbonio organico disciolto- oltre all’inclusione di ulteriori codici nella nota a piè della tabella 5 (limite di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi), vengono elencati i “processi idonei a ridurre in modo consistente l’attività biologica”; compostaggio, digestione anaerobica, trattamenti termici e i trattamenti individuati come BAT (Best Available Techniques) per i rifiuti a matrice organica dal D.M. 29 gennaio 2007;
• riscrittura in toto dell’allegato 3 relativo al “Campionamento ed analisi dei rifiuti” con alcune modifiche: eliminato il richiamo alle tipologie dei rifiuti biodegradabili e inserito il richiamo alla norma UNI della capacità di neutralizzazione degli acidi. 

Allegato
D.M. 24 giugno 2015

Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
 

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