Calzaturifici – Obbligo per i datori di lavoro di provvedere alla manutenzione ed all’igiene dei DPI –

Feb 2, 2016

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 Premessa
L’industria calzaturiera è stata associata al rischio cancerogeno da molto tempo dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Da studi epidemiologici eseguiti nell’ultimo trentennio è emerso, infatti, che le polveri di cuoio sono responsabili dell’insorgenza di manifestazioni tumorali delle fosse nasali e dei seni paranasali e, quindi, sono da considerarsi agenti cancerogeni. Le lavorazioni interessate sono quelle più polverose quali scarnitura, smerigliatura, cardatura, fresatura, levigatura e carteggiatura di calzature finite o di altri manufatti in cuoio. Anche i coloranti organici a base azoica, presenti in numerosi materiali utilizzati per la produzione calzaturiera, o presenti nei prodotti di finissaggio e guarnitura, così come le ammine aromatiche impiegate come antiossidanti nella gomma, sono tra i prodotti ipotizzati come responsabili di casi di tumore vescicale.

La normativa di riferimento
In relazione alle disposizioni specifiche contenute nel Titolo IX “Sostanze pericolose” del D.Lgs 81/2008, il riferimento attuale per le polveri di cuoio è il Capo I “Protezione da agenti chimici”. Infatti, le polveri di cuoio non sono classificate e non rispondono ai criteri di classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2 dell’Unione Europea, né l’attività calzaturiera è ricompresa nell’allegato XLII.
Tuttavia, i tumori delle cavità nasali ed i tumori dei seni paranasali in lavoratori addetti alla “Fabbricazione e riparazione delle calzature” sono malattie la cui denuncia è obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni: infatti nel D.M. 14 gennaio 2008 sono comprese nella Lista I “Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” (Gruppo 6 – punto 28). Nel D.M. 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, gli stessi tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali sono inseriti alla voce 68 “Malattie neoplastiche causate da polveri di cuoio” – “Lavori che espongono a polveri di cuoio”, attribuendo un ruolo causale netto alle polveri di cuoio. Ciò detto in applicazione dell’art. 225 comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Gli obblighi a carico dei datori di lavoro
Essendo, secondo le attuali evidenze scientifiche, il rischio elevato e non potendo ridurre, mediante la sostituzione o l’eliminazione, l’esposizione a polveri di cuoio, devono essere applicate le misure di protezione personale.
In generale gli abiti da lavoro non sono scelti in funzione di rischi specifici e misurabili, ed hanno una funzione meramente di immagine (divise). Laddove, invece, la loro funzione è protettiva rispetto all’esposizione a residui di lavorazione, polvere, microscorie che potrebbero accompagnare l’abito per un periodo di tempo indeterminato, finendo probabilmente nelle lavatrici domestiche e creando, così, situazioni di contatto, accumulo o contaminazione indesiderabili, gli indumenti sono da considerarsi DPI e i datori di lavoro hanno l’obbligo di farsi carico della loro pulizia stabilendone la periodicità.
Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate; la scelta ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.
In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei rischi connessi con la manipolazione e il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo. Se viceversa, si sceglie un'impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell'efficienza di tali D.P.I., efficienza che un'errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l'impresa stessa abbia i requisiti tecnico – professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente imballati, onde  evitare rischi di contaminazione esterna. Deve inoltre provvedere alla puntuale informazione alla lavanderia esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti contaminati, e sulla loro entità.
(Fonte ASL Pistoia)

Contatto
Ambiente e Territorio
Antonio Cammarano
Tel.0552707285
e-mail antonio.cammarano@confindustriafirenze.it

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