CCNL Chimica Farmaceutica – Accordo Confindustria e Sindacati

Dic 20, 2018

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In breve:
Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno condiviso un documento su salute, sicurezza e rappresentanza sui luoghi di lavoro, in attuazione del “Patto della fabbrica” siglato nel marzo di quest’anno, che getta le basi per una serie di iniziative comuni, finalizzate a garantire più elevati standard di sicurezza.

A seguito del “Patto della fabbrica”, sottoscritto da Confindustria e le Organizzazioni sindacali firmatarie in merito alle azioni da realizzare per la misurazione della rappresentanza, agli assetti della contrattazione collettiva e agli ambiti di intervento prioritari delle relazioni industriali, le Parti firmatarie hanno convenuto il primo documento attuativo in tema di salute, sicurezza e rappresentanza sui luoghi di lavoro.

Con tale intesa, sulla quale sarà emanata una specifica circolare illustrativa confederale, Confindustria e le Organizzazioni sindacali hanno, tra l’altro, condiviso che siano essenziali regole semplici e chiare, comportamenti sicuri, vigilanza puntuale, supporto finanziario adeguato e il coinvolgimento pieno e costante delle parti sociali. Inoltre, hanno previsto l’avvio di un Fondo per la tutela dei lavoratori affetti da malattie causate dall’amianto e hanno siglato un nuovo Accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza, che sostituisce integralmente quello del 22 giugno 1995 in tema di RLS.

In merito alla rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziamo che l’Accordo sottoscritto fa salvo quanto già stabilito da accordi nazionali e aziendali laddove migliorativi. Al riguardo, a seguito di verifiche effettuate con Confindustria, possiamo confermare la piena validità delle norme contrattuali di settore contenute negli articoli 65 e seguenti del CCNL, che, in particolare, continuano ad essere il riferimento per la disciplina del RLSSA.

Segnaliamo che l’Accordo interconfederale, in attuazione del D.L.gs.81/08, disciplina la costituzione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per le imprese ove non sia presente un RLSSA, prevedendo, al contempo, che il datore di lavoro dovrà sollecitare la costituzione del Rappresentante aziendale al fine di evitare un ruolo del RLST nella propria impresa.
Ricordiamo che già il CCNL, anche al fine di evitare l’esercizio del ruolo da parte di RLST che non conoscono adeguatamente il contesto aziendale e il metodo partecipativo di relazioni industriali settoriale, al riguardo indica come opportuna la presenza del RLSSA in ogni impresa e consente la possibilità di indicare tale figura anche al di fuori della RSU, laddove non si riescano a individuare candidati che vogliano ricoprire contemporaneamente sia il mandato di RLSSA sia quello di RSU.

Contatti
enrica.masi@confindustriafirenze.it
giorgio.pizzuti@confindustriafirenze.it

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