CIGO: criteri per l'approvazione

Lug 6, 2016

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Il nuovo procedimento di concessione

La nuova riforma della CIGO  ha portato alcuni importanti cambiamenti del procedimento di concessione:

  • competenza esclusiva delle sedi INPS;
  • l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
  • obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
  • facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio.

I criteri fissati derivano dalle categorie generali inerenti situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato (Tabella nuovi codici evento).

Le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.

Relazione Tecnica

Il Governo ha introdotto un importante elemento obbligatorio necessario all’istruttoria della domanda: l’Azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.

La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.

Le eventuali richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

L’azienda ha la facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa. Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente allegati alle domande.

Fase Istruttoria

Il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO deve contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato l’INPS all’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.

Nel procedimento di concessione, accanto alla relazione obbligatoria e alla facoltà in capo alle aziende di presentare ulteriore documentazione in allegato, viene prevista dal decreto ministeriale, in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall’azienda, la facoltà in capo alla Sede territoriale competente di avviare una specifica richiesta di integrazione di dati e/o notizie.

L’INPS può richiedere all’azienda di fornire gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali.

Le suddette comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.

Per le domande presentate dal 29 giugno u.s. non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.

Per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali.

Fac-Simile Relazioni Tecniche 

L’Inps ha predisposto dei fac-simile di relazione tecnica con riferimento alle singole causali.

Fac-simile Relazione tecnica causale mancanza di lavoro/commesse

Fac-simile Relazione tecnica causale crisi di mercato

Fac-simile Relazione tecnica causale fine cantiere/lavoro-fine fase lavorativa

 Fac-simile Relazione tecnica causale perizia di variante e suppletiva al progetto

Fac-simile Relazione tecnica causale sciopero di un reparto o di altra azienda

Fac-simile Relazione tecnica causale mancanza di materie prime o componenti

Fac-simile Relazione tecnica causale incendi/alluvioni/sisma/crolli/mancanza energia elettrica/impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità/sospensione-riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità

Fac-simile Relazione tecnica causale guasti macchinari e manutenzione straordinaria

Fac-simile Relazione tecnica causale eventi metereologici

Contatto

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Veronica Rovai
055 2707.277
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