CIGO – Provvedimenti amministrativi di concessione

Gen 21, 2016

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Premessa

La riforma prevista dal Jobs Act (1) ha stabilito che, a decorrere dal 1

gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente.

La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina.

I direttori di sede (o dirigenti delegati) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.

Ai fini di una esatta correlazione tra le sedi territorialmente competenti a ricevere la domanda  e le unità produttive per le quali l’Azienda chiede le integrazioni salariali ordinarie, occorre ricordare che:

1. è stato ridefinito il concetto di “unità produttiva” ancorandolo al requisito della autonomia organizzativa;

2 per il settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come “unità produttiva”, “la costituzione e il mantenimento degli stessi deve essere in esecuzione di un contratto d’appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi”.

 

Strutture Inps territorialmente competenti

Per una istanza di CIG Ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri.

a. Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.

b. Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva.

c. Se il Cantiere non è qualificabile come Unità produttiva, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda. In tali fattispecie, per l’istruttoria delle domande relative ad eventi meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps competente alla trattazione della domanda.

Fino a quando non saranno effettuati i necessari adeguamenti procedurali, le sedi INPS che riceveranno la domanda dovranno attribuirla alla sede INPS di competenza in base ai principi sopra illustrati, utilizzando il tasto “Cambia sede” presente in procedura sul dettaglio delle domande telematiche pervenute ed in stato “da trasferire”.

 

Soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi

I direttori di sede avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.

Per ragioni di carattere operativo – funzionale, la definizione delle istanze di CIGO può essere delegata formalmente dal Direttore  Metropolitano/provinciale e di Filiale di coordinamento, mediante apposito ordine di servizio, alla dirigenza di sede.

 

 Istruttoria

In attesa dell’adozione del decreto del Ministro del lavoro che detterà le linee guida, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, continueranno ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali.

Si precisa che la fase istruttoria, oltre a seguire lo stesso iter procedimentale, continuerà, in attesa delle implementazioni procedurali che si renderanno necessarie, e che verranno illustrate con appositi, separati messaggi, ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.

 

 

Note

(1) Decreto Legislativo n. 148/15 all’art. 16, comma 1

 

Contatto

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Veronica Rovai
055 2707.277
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