Chi deve presentare la dichiarazione
L'adempimento, è a carico degli operatori delle suddette apparecchiature.
I contenuti della dichiarazione
Come riportato dal sito dedicato dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), “l’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014" – che a partire dal 1 gennaio 2015 ha abrogato il Regolamento CE n. 842/2006 – "non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti”.
Come si effettua la dichiarazione
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso la consueta piattaforma istituita presso la pagina web dell’ISPRA dedicata, da cui è possibile consultare anche le istruzioni per la compilazione (vedi allegati): http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.
Definizione di operatore
Ricordiamo inoltre che il Regolamento CE n.517/2014, all'art.2, comma 8, definisce "operatore" una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento stesso. Il Regolamento consente ad uno Stato membro, in circostanze specifiche e ben definite, di considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore. L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Il D.P.R. 43/2012, all'art.2, comma 2, stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, rimandiamo alle pagine web del Ministero dell'Ambiente dedicate all'attuazione in Italia del nuovo Regolamento F-Gas e alla relativa Dichiarazione:
http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-5172014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra
http://www.minambiente.it/pagina/dichiarazione-di-cui-allarticolo-16-comma-1-del-dpr-n-432012
Segnaliamo inoltre che lo scorso 4 febbraio l'ISPRA ha diffuso una versione aggiornata delle FAQ, che si può consultare al seguente link:
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/faqs-2016.
Allegati
Il documento di istruzioni per la compilazione della dichiarazione predisposto da ISPRA e l'elenco aggiornato delle sostanze oggetto di dichiarazione.
Contatto
Giacomo Borselli tel. 0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
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