Comunicazione busta paga

Lug 3, 2017

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A seguito di alcune segnalazioni di visite ispettive dirette  all’accertamento  delle modalità di  tenuta e consegna dei cedolini paga ai dipendenti, si ricorda a tutte le aziende associate quanto segue:

ai sensi delle vigenti disposizioni normative il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai propri lavoratori il cedolino paga indicante tutti gli elementi utili alla ricostruzione del dovuto .

In sede di accertamento l’azienda, per dimostrare  di aver adempiuto al predetto obbligo  di consegna, dovrà esibire la busta paga – che può coincidere con l’estratto del LUL –  nonché la prova dell’effettiva consegna del prospetto paga al lavoratore mediante la sottoscrizione per ricevuta della stessa o l’invio  telematico e/o postale.

Si ricorda che il Ministero del Lavoro  condivide la possibilità di trasmettere il cedolino paga come file allegato ad apposito messaggio di posta elettronica, anche non certificata,  inviato all’indirizzo e-mail del lavoratore provvisto di password personale. Sarà, pertanto,  sufficiente una semplice e-mail da inviare presso la casella di posta del dipendente a condizione, tuttavia, che sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto e di poterlo materializzare. Anche nella  suddetta ipotesi risulta comunque opportuno, da parte del datore di lavoro, adottare idonee  iniziative per comprovare l’avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore.

 Lo stesso Ministero del Lavoro nel 2012 ha inoltre precisato che l’obbligo di consegna da parte del datore di lavoro privato può essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga sul sito web aziendale dotato di un’area riservata  al personale e con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l’assegnazione di apposita password o codice segreto personale. Per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell’organo di vigilanza, appare necessario, anche in tale ipotesi, che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito.

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