Premessa
Il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha fornito chiarimenti sull’applicazione del contributo ambientale su alcuni specifici prodotti, in particolare modo:
• con la Circolare del 29 giugno 2015: “Conchiglia-contenitore di deodoranti per lavastoviglie” e “Profumatori d’ambiente”;
• con la Circolare 30 giugno 2015: “Articoli per confezionamento camicie”.
Definizione di imballaggio
Nell’ambito di un più ampio processo di aggiornamento delle liste di prodotti classificati imballaggio o non imballaggio (vedi l’Allegato E del D.Lgs. 152/2006 e gli esempi disponibili sul sito www.conai.org), CONAI fornisce ulteriori chiarimenti e istruzioni operative concernenti gli articoli indicati nelle citate circolari, con effetto dal 1 gennaio 2016.
Circolare 29 giugno 2015
È classificato imballaggio il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti, ecc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione “graduale” del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile.
Non è classificato imballaggio il contenitore se “ricaricabile” ovvero quando sia parte integrante del prodotto “profumatore” e tutte le componenti siano destinate ad essere utilizzate, consumate o eliminate insieme.
Circolare 30 giugno 2015
Sono imballaggi gli articoli impiegati come accessori nel processo di confezionamento delle camicie o di altri capi di abbigliamento (quali ad esempio: girocolli, farfalline, clips, spilli, pettorali, carta velina e similari).
Contatto
Giacomo Borselli Tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
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