Contratti di Somministrazione 2019

Gen 4, 2019

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Le parti sociali hanno cercato di attenuare, nei limiti del possibile, le rigidità della nuova normativa, con la sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa al nuovo CCNL concernente le Agenzie di Lavoro ed i prestatori somministrati.

Somministrazione a termine

L’attenzione è stata focalizzata sulla durata massima dei contratti stipulati tra le Agenzie ed i prestatori.

La data di partenza del nuovo regime è fissata al 1° gennaio 2019 e viene così definita:

  • se la somministrazione avviene con lo stesso utilizzatore, la durata massima si dovrà rinvenire nella contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore (ad esempio, nel settore dell’industria metalmeccanica esso è di 44 mesi comprensivo di contratti a tempo determinato e di somministrazione a termine).
  • se manca la disciplina da parte del CCNL di riferimento dell’utilizzatore, la durata massima sarà di 24 mesi;
  • se il lavoratore verrà inviato in missione presso utilizzatori che fanno riferimento a contratti collettivi nazionali diversi, la durata massima complessiva non potrà superare la soglia dei 48 mesi.

Una norma contrattuale di particolare importanza è quella che concerne il periodo transitorio: l’orientamento ministeriale avvalorava la tesi secondo la quale i contratti di somministrazione a termine tra Agenzia e lavoratore dovessero essere computati “da sempre.

La disposizione contrattuale afferma che tutti i rapporti di lavoro contrattualizzati tra l’Agenzia e lo stesso lavoratore vengono conteggiati a partire dal 1° gennaio 2019, ai soli fini del computo della anzianità lavorativa, per un massimo di 12 mesi all’interno di un arco temporale quinquennale che inizia il 1° gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2018. Si tratta di una “anzianità convenzionale” con la quale i periodi di anzianità di servizio non corrispondono agli effettivi periodi di lavoro, ma ci si trova di fronte ad “anni virtuali” che sono validi soltanto per tale istituto contrattuale.

Proroghe

L’ipotesi di accordo interviene anche sul regime delle proroghe che non ha subito alcuna modifica con l’intervento normativo contenuto nel c.d. “Decreto Dignità”, questi sono i punti essenziali:

  • il numero massimo delle proroghe nei contratti a termine dei lavoratori somministrati stipulati tra le Agenzie ed il personale somministrato, resta fissato a 6 per ogni singolo rapporto, all’interno dell’arco temporale di 24 mesi;
  • qualora il CCNL applicato dall’utilizzatore, preveda un limite diverso di durata, avendo quale riferimento la successione dei contratti, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto viene portato ad 8.
  • Per alcune categorie di lavoratori il limite massimo di proroghe, con l’obiettivo di favorire la continuità occupazionale di detti prestatori, viene sempre elevato ad 8.

Si tratta in questo ultimo caso delle seguenti categorie di lavoratori:

  •  “svantaggiati” ovvero soggetti che non posseggono un diploma di scuola media superiore o professionale o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non hanno ancora ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito, o che hanno superato la soglia dei 50 anni di età o che sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato,
  • “molto svantaggiati”: chi da almeno 24 mesi è privo di un lavoro regolarmente retribuito o chi, ne è privo da almeno 12 mesi ed appartiene ad alcune delle categorie riferite al “lavoratore svantaggiato”
  • ricollocati presso un diverso utilizzatore secondo la procedura prevista dall’art. 3 dell’ipotesi di accordo;
  • ricollocati presso un diverso utilizzatore al termine della procedura prevista dall’art. 6 dell’ipotesi di accordo;
  • tipologie  individuate dalla contrattazione di secondo livello finalizzata a favorire la continuità occupazionale;
  • portatori di handicap ex lege n. 68/1999.

Eccezioni

Preme sottolineare due ultimi punti importanti:

  • i contratti di somministrazione a tempo determinato con lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie sono esclusi dalla durata massima;
  • Ulteriori fattispecie oggettive di proroga potranno, in futuro, essere individuate avendo quale riferimento i CCNL degli utilizzatori.

 

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