Contratto di solidarietà ante 24 settembre 2015: incremento del 10%

Apr 21, 2016

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Premessa

La legge (1) prevede che per i contratti di solidarietà stipulati prima del 24 settembre 2015 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016 , per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. 

Per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, si fa presente che le predette operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.

Con riguardo al trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015,  i cui contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, pertanto le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l’incremento del predetto trattamento stabilito, nella misura del 10%, l’Inps fa presente che le aziende interessate potranno avviare il recupero del predetto incremento del trattamento di integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina.

Il conguaglio dovrà essere effettuato entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.

 

Istruzioni operative per il conguaglio 2016

Le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens, a partire dal periodo di paga di competenza aprile 2016 , gli importi riferiti all’anno 2016 secondo le indicazioni che seguono.

Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (2), si conferma la prassi in uso, basata sull’utilizzo del codice G603.

Per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2016, i datori di lavoro valorizzeranno:

  • <DenunciaIndividuale>/ <CausaleCongCIGS> – codice G709
  • <DenunciaIndividuale>/<ImportoCongCIGS> – importo posto a conguaglio

Per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio, febbraio, marzo), e non conguagliata, da effettuare entro il periodo di competenza giugno 2016, valorizzeranno:

  • <DenunciaIndividuale>/<CausaleCongCIGS> –  codice G710
  • <DenunciaIndividuale/<ImportoCongCIGS> – importo posto a conguaglio

 

Per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2016, dovranno valorizzare:

  • <DenunciaIndividuale>/<CausaleCongCIGS> – codice F505
  • < DenunciaIndividuale/<ImportoCongCIGS> – importo posto a conguaglio.

 

Recupero Maggiorazioni anno 2015

Per il recupero delle maggiorazioni del 10%, relative all’anno 2015 e non ancora conguagliate, le aziende interessate, dovranno utilizzare esclusivamente i codici già in uso:

  • G708(Solidarietà maggiorazione 10% arretrati 2015)
  • F504(Ratei contratti di solidarietà 2015, maggiorazione 10%)

Le operazioni di recupero della maggiorazione 10% riferita all’anno 2015, dovranno essere

effettuate entro e non oltre il periodo di paga di giugno 2016

 

Pagamenti diretti

Nel caso in cui sia prevista dai decreti direttoriali la modalità del pagamento diretto, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10%, onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione delle somme erogate

Nel pagamento dell’incremento, nel campo “tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.

 

Note

(1) Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210

(2) da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986

 

Contatto

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Veronica Rovai
055 2707.277
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