Decontribuzione 2015: modalità operative

Gen 19, 2016

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Premessa

L’Inps ha già comunicato alle aziende che ne avevano fatto richiesta gli importi che costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.

Se le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio  effettivamente spettante.

Per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

 

Coesistenza di premi

Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 35.000

Premio contrattazione aziendale € 800,00

Premio contrattazione territoriale € 400,00

Misura massima di premio sgravabile € 560,00 (€ 35.000*1,60%)

Sgravio azienda € 140,00 (€ 560*25%)

Sgravio lavoratore € 51,00 (€ 560*9,19%)

Proporzionalità:

sgravio sul premio contratto aziendale (€ 800/€ 800+€ 400) = 67%

sgravio sul premio contratto territoriale (€ 400/€ 800+€ 400) = 33%

Ripartizione:

sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 94,00 (€ 140*67%)

sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 34,00 (€ 51*67%)

sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 46,00 (€ 140*33%)

sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 17,00 (€ 51*33%)

 

Operazioni societarie – unificazione posizione contributiva

Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. – intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata – le operazioni di conguaglio dello sgravio  dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.

Le aziende che – successivamente alla richiesta di sgravio e in conseguenza al principio dell’unicità della posizione contributiva – siano divenute titolari di una sola matricola aziendale, opereranno il recupero del beneficio spettante sulla posizione oggi in essere.

A tal fine, nelle situazioni descritte, le aziende interessate provvederanno – ricorrendone i presupposti – a richiedere alla sede dell’Istituto territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto, corredando la richiesta degli elementi utili all’ammissione al beneficio contributivo.

 

Aziende cessate

Le aziende – autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2014 – che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

 

Contatto

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Veronica Rovai
055 2707.277
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