Il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, pubblicato in gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2015 ha prorogato di un anno il termine per l’applicazione dei valori di emissione previsti nell’Allegato II, parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 ai grandi impianti di combustione (CIG) e agli impianti multi combustibili utilizzati all’interno delle raffinerie di petrolio;
Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 dell’art 273 del Dlgs 152/2006 e' prorogato al 1° gennaio 2017 per gli impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga.
Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
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