Depositi IVA Illegittimo il recupero per omessa introduzione delle merci

Set 2, 2015

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La Corte di Cassazione con la sentenza 16109 depositata il 29 luglio 2015 ha ribadito, che l’ufficio doganale non può procedere al recupero dell’IVA gravante sulle merci immesse in libera pratica e contestualmente destinate ad essere introdotte in un deposito IVA, né tantomeno applicare la sanzione prevista  dall’art 13 del Dlgs 471/97, nei casi di accertata  introduzione virtuale delle merci in deposito regolarizzate con  auto fatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

Tale pronunciamento era stato attivato dall’Amministrazione doganale italiana che nel caso in esame, di irregolare utilizzo del deposito IVA, era risultata soccombente dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado che aveva ritenuto valido il comportamento dell’importatore atteso che la materiale introduzione nel deposito non è prevista da nessuna norma  e che la possibilità di assolvere l’IVA mediante il sistema dell’inversione contabile è riconosciuta dagli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/72.

Nel merito la Corte di Cassazione, che si è richiamata ai principi affermati dalla Corte di giustizia di Bruxelles (sentenza Equoland), ha riconosciuto che la necessità dell’effettiva introduzione delle merci nel deposito IVA è propria delle finalità del regime,  risulta infatti necessaria la consegna dei beni se si parla di custodia, della loro presenza nel deposito laddove si parla di giacenza, e del loro esito per le estrazioni. Tuttavia nel caso di specie non vi è stata evasione dell’IVA in quanto la stessa è stata corrisposta con il meccanismo dell’inversione contabile  mentre  per l’irregolarità accertata , costituendo l’Iva all’importazione un tributo nazionale interno, va applicata una sanzione pecuniaria, e precisamente quella  prevista dall’art.13 del Dlgs 472/97

 

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