Dichiarazione di esportazione – Ex art.1 punto 19 del RD

Giu 23, 2016

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Con la Circolare n°8/D del 19 maggio 2016, la direzione centrale legislazione e procedure doganali, ha impartito le prime istruzioni procedurali per l’applicazione del nuovo codice dell’Unione, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione con il Regolamento delegato N°2446 del 28 luglio 2015.

Dall’esame del primo articolo, che riporta l’ambito di applicazione della normativa il ruolo delle dogane e la portata delle definizioni, in particolare dal punto 19  si evince che per esportatore si intende:” la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo ed ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata  al di fuori del territorio doganale dell’unione”.

Ne consegue che soltanto chi è stabilito nell’Unione Europea dove ha la sede statutaria, ed una stabile organizzazione come definita all’art.5 punto 32 del CDU,con una sede fissa in cui sono presenti le risorse tecniche ed umane per espletare le operazioni doganali, può agire in dogana come esportatore. Inoltre il soggetto interessato oltre ad  essere titolare di un contratto concluso con il destinatario di un paese terzo, deve avere il potere  di   decidere  per la spedizione delle merci  fuori dall’Unione.

Peraltro, la stessa circolare al punto  G5.2,   precisa che per  il pieno rispetto delle condizioni previste dal Codice,  non risulta sufficiente che il soggetto terzo sia titolare di una partita IVA avvenuta  a seguito di identificazione fiscale (art.35 ter DPR 633/72) o per la nomina di un rappresentante fiscale residente( art.17 DPR 633/72); e che neppure il possesso di un Codice EORI assegnato dall’autorità doganale ad un soggetto residente in un paese terzo è di per sé sufficiente per assumere le vesti di esportatore.

In tali casi, la soluzione indicata dall’Agenzia delle Dogane, prevede che l’operatore commerciale stabilito in un paese terzo  utilizzi un rappresentante doganale stabilito nel paese, che nel rispetto delle condizioni richieste dall’art.1 punto 19 del RD, sarà indicato  nel campo 2 della dichiarazione quale esportatore.

Va da se che tali  disposizioni, rendono più complicata la gestione  di alcune  operazioni doganali vedi le triangolazioni di cui all’art.8 comma1 lettera a) e b), nonché le cessioni con resa franco fabbrica che già tantissimi problemi hanno posto per il visto uscire.

In verità, a fronte delle prime difficoltà incontrate dagli operatori, la Commissione  con il documento Taxud A2 2737560 del 10 maggio 2016, ha esaminato alcune casistiche da cui è  risultato che i soggetti stabiliti nella comunità, titolari del contratto di vendita non possono essere considerati esportatori se manca il potere di disporre dei beni per la loro spedizione all’estero, per converso i cessionari, legittimamente in grado di decidere per la spedizione delle merci fuori dall’UE, non hanno la qualifica di esportatori se non residenti nella Comunità.

La stessa Commissione,per le casistiche esaminate, prospetta come soluzione la nomina di un rappresentante doganale che  agendo in nome proprio (residenza e stabile organizzazione nel paese) e per conto altrui( titolarità del diritto di disporre della spedizione dei beni all’estero) può legittimamente effettuare l’operazione di esportazione.

                            

    

 

 

Contatto Area Economica d’Impresa

Fernando De Vita tel.0552707201 E mail

Fernando.devita@confindustriafirenze.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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