Dichiarazione sui Composti Organici Volatili: scadenza 1° marzo 2018

Feb 15, 2018

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Soggetti obbligati

Il Decreto legislativo 161/2006 (come modificato dal Decreto legislativo 33/2008), prevede che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’allegato I al medesimo Decreto trasmettono, per il tramite delle CCIAA, al Ministero dell’Ambiente , entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all’allegato III-bis, riferiti all’anno civile precedente.
Si ricorda che ai sensi del citato decreto legislativo si intende per “immissione sul mercato” qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario. L’articolo 40 c. 7 del decreto-legge 201/2011 coordinato con la legge di conversione 214/2011 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, stabilisce che, all’articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 161/2006, le parole “o per gli utenti” sono soppresse. Conseguentemente la dichiarazione COV non va presentata da coloro che vendono i prodotti ai consumatori finali

Struttura
La comunicazione relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle seguenti Sezioni:

·         Sezione anagrafica

·         Sezione prodotti immessi sul mercato

Presentazione
In prima applicazione, la comunicazione relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 161/2006, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

—————————————————

RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 – CAMERE DI COMMERCIO

c/o ECOCERVED Scarl

Casella Postale 843 – uff. Padova centro

35122 – PADOVA (PD)


La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un’unica sede legale.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161 /2006” nonché l’indicazione del Codice fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell’impresa mittente.

Modalità di compilazione
La comunicazione relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare solo su modulistica cartacea.
La modulistica viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e sarà disponibile nei siti Internet

·         Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it)

·         Unioncamere (http://www.unioncamere.it)

·         Ecocerved (http://www.ecocerved.it)

Compilazione su supporto cartaceo
Per la compilazione su supporto cartaceo si raccomanda l’utilizzo della modulistica allegata alle presenti istruzioni o sua riproduzione su fogli bianchi, formato A4.
Si raccomanda di compilare la modulistica con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri “stampatello”, senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all’interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra.
Tutte le quantità numeriche riportate nella comunicazione devono essere espresse in kilogrammi / anno.

Per ulteriori approfondimenti consultare il portale Ecocerved:

http://www.ecocerved.it/Istruzioni/COV_Composti_Organici_Volatili#223-comunicazione-relativa-all-immissione-sul-mercato-di-pitture-vernici-e-prodotti-per-carrozzeria

 

 

 

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