D.Lgs. n.26/2016 – Recepimento della Direttiva europea sulle attrezzature a pressione

Apr 7, 2016

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Il contesto
È stato pubblicato il Dlgs 15 febbraio 2016, n. 26 che recepisce la Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione (allegato n.1). 
La direttiva 2014/68/UE riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, e risponde all’esigenza di procedere ad una “rifusione” delle disposizioni vigenti in materia. 
 
La normativa di riferimento
Va tenuto conto che la precedente e analoga Direttiva 97/23/CE, di cui viene disposta l’abrogazione, ha subito nel tempo sostanziali modifiche.
Sono variate, infatti, le norme relative all’accreditamento e alla vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (Regolamento 765/2008). 
E’stato stabilito un quadro comune per la loro commercializzazione (Decisione N.768/2008/CE), ed è stata modificata la classificazione dei fluidi contenuti nelle attrezzature a pressione a seconda della loro pericolosità (Regolamento CLP 1272/2008). 
Il decreto in esame modifica in modo significativo il Dlgs 25 febbraio 2000, n. 93 (che ha attuato nel nostro paese la Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) il cui campo di applicazione è riferito alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar.
 
Le disposizioni previste dal Dlgs 15 febbraio 2016, n. 26 si applicano a decorrere dal 19 marzo 2016, fatta eccezione per le modalità di classificazione delle attrezzature a pressione (articolo 1, comma 1, lett. t) la cui decorrenza è il 1 giugno 2015 (secondo quanto disposto dall’art. 49 della Direttiva) per i motivi e con le modalità indicate nella circolare del 15/5/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico (allegato 2).
 
Le nuove disposizioni riguardano, ad esempio, gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata, le bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferri da stiro etc…
 
Sintesi del contenuto del D.Lgs. 26/2016 
Il D.Lgs. 26/2016 riguarda, la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione, che devono essere dotate dei necessari accessori ed essere installate in base alle istruzioni dei fabbricanti (o in condizioni ragionevolmente prevedibili) al fine di garantirne la sicurezza.
Il Decreto definisce la nuova figura del “Rappresentante Autorizzato”, che è nominato dal fabbricante ed esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto e indicati nell’art. 4 ter.
Vengono precisati gli obblighi dei fabbricanti (art.4 bis) degli importatori (art. 4 ter) e dei distributori (art. 4 ter) delle attrezzature a pressione.
Il Decreto, inoltre, procede ad una classificazione delle attrezzature a pressione, secondo criteri di crescente pericolosità (ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 come modificato dal Regolamento UE 487/2013) e tenendo conto di una suddivisione in due gruppi dei fluidi. In certi casi è prevista una procedura di valutazione più severa delle conformità nella fase di immissione sul mercato.      
 
 
Allegati
(1) D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 26
(2) Circolare del 15/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico
 
 
Contatto
Ambiente e Territorio
Giacomo Borselli
Te.0552707236
e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
Antonio Cammarano 
tel.0552707285
e-mail antonio.cammarano@confindustriafirenze.it 

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