Efficienza energetica: la Diagnosi Energetica ai sensi del D. Lgs. 102/2014

Set 11, 2015

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Premessa
Ritorniamo sul tema degli obblighi di Diagnosi Energetica derivanti dal D. Lgs. 102/2014 in materia di efficienza energetica, oggetto di approfondimenti, incontri e Seminari organizzati da questa Associazione.
Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), ha pubblicato il documento che mette a disposizione delle imprese e degli operatori del settore informazioni per facilitare l'esecuzione delle diagnosi energetiche previste all'articolo 8 dello stesso decreto.

Chiarimenti
Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e dal confronto con le principali associazioni di categoria del settore, fornisce i primi chiarimenti che riguardano i seguenti aspetti:

1. Equivalenza dei termici "diagnosi" ed "audit".

2. Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia.

Grande Impresa: Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI, ai sensi del DM 18 aprile 2005, sono da considerarsi "grandi imprese". La grande impresa è l'impresa che occupa almeno 250 persone, ovvero l'impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Impresa Energivora: Le imprese a forte consumo di energia (o energivore) soggette all'obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, sono le imprese iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del DM 5 aprile 2013.

L'impresa energivora è esonerata dall'obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Resta fermo, ad ogni modo, l'obbligo di comunicare all'ENEA l'esito della diagnosi condotta nell'ambito del sistema di gestione.

3. Individuazione dell'oggetto dell'obbligo:il sito produttivo.

Per "sito produttivo" si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l'uso dell'energia è sotto il controllo dell'impresa.
Le imprese multisito soggette all'obbligo devono effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell'impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

A riguardo il MiSE conferma la possibilità di una clusterizzazione e l'Allegato 1 fornisce una metodologia elaborata da ENEA per la scelta dei siti su cui effettuare la diagnosi.

4. Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi.

Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da ESCo, esperti in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetici anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento.
Successivamente le diagnosi dovranno essere eseguite solo da soggetti certificati da organismi accreditati (ESCO certificate secondo la UNI CEI 11352, EGE certificati secondo la UNI CEI 11339 e auditor certificati secondo la norma in preparazione).
Con esclusivo riferimento al solo schema volontario EMAS, l'organismo preposto all'esecuzione della diagnosi energetiche è ISPRA.
 
5. Individuazione delle modalità tecniche per eseguire la diagnosi.

La diagnosi energetica deve essere conforme all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014 e tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247.

6. Sanzioni.

Le imprese soggette all'obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro fermo restando l'obbligo di doverla effettuare comunque entro i successivi 6 mesi dandone comunicazione all'ENEA.

7. Comunicazione dei risparmi.

I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

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Catia Tarquini tel. 055 2707286, catia.tarquini@confindustriafirenze.it

 

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