Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato anno 2016

Apr 13, 2016

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Premessa

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile il governo ha riproposto, sebbene con misura e durata diverse, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali l’esonero sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.

 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di: apprendistato; e  lavoro domestico.

 

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinato al rispettosi una serie di principi, perciò esso non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;

3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

4) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;

5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle seguenti condizioni:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (DURC Interno);

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

b) il lavoratore, nel corso dei mesi 1.10.2015-31.12.2015, non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate;

c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione.

 

Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo

Si evidenziano i seguenti casi:

1. l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo;

2. con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione analizzata spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

 

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero contributivo biennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2016, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno  ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

 

L’esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;

b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori;

c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi;

d) l’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”

 

I datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2016, effettuano nuove assunzioni o trasformazioni con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo unitamente all’incentivo di natura economica pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima.

Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, purché il nuovo rapporto sia a tempo pieno.

Sul piano operativo si ricorda che per godere dell’incentivo di natura economica, unitamente all’esonero triennale, è necessario che il datore di lavoro inoltri la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla Sede competente mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende e valorizzi nel flusso UniEmens nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> il <TipoIncentivo> “MOBI”.

 

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione: dei premi e i contributi dovuti all’INAIL; del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR; del contributo, ove dovuto, ai fondi di Solidarietà.

Vanno inoltre escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo biennale. Al riguardo, l’ Inps fa presente che la legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative (1) l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza è possibile il recupero del 1,4%.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 24 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

In relazione ai rapporti di lavoro part-time, la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

 

Codifica datori di lavoro UniEmens sezione <PosContributiva>

I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto inoltreranno all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire dall’1.01.2016, assume il seguente nuovo significato “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”. Detta richiesta andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

La richiesta dovrà essere inoltrata avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015”, ed utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.

La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

 

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero.

I datori di lavoro esporranno,  a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

 

Elemento <Contributo>  – contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  •  <TipoIncentivo>                    –           valore “BIEN”
  •  <CodEnteFinanziatore>       –           valore “H00”
  • <ImportoCorrIncentivo>         –           importo posto a conguaglio relativo al mese corrente
  • <ImportoArrIncentivo>           –           importo esonero gennaio, febbraio e/o marzo 2016

 

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L446” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;
  • con il codice “L447” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.

 

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L702” (2);
  • <ImportoACredito> , con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare.

 

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M305” (3);
  • <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

 

I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

 

Nelle ipotesi di assunzione a seguito di subentro nella fornitura di servizi di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’esonero biennale, all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve: indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione  1M (4); valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 1M senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.

 

Note

(1) di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005: destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R.

(2) avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”

(3) avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”

(4) avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentro nella fornitura di servizi in appalto, commi 178- 181 L.208/2015

 

Contatto

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Veronica Rovai
055 2707.277
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