Esonero contributivo nuove assunzioni dopo l’Alternanza Scuola-Lavoro

Lug 11, 2017

Print Friendly, PDF & Email
La “Legge di Bilancio 2017” ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro.
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1°gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA