Incentivo Occupazione Giovani

Mar 8, 2017

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Chi può usufruire dell’Incentivo?

Tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti.

Le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione e che risultano essere disoccupati.

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni a:

  • tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a 6 mesi, part time/full time
  • tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione, compresi i rapporti di apprendistato professionalizzante, part time/full time

L’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio.

Unica deroga: nell’ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

  • il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
  • la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempoindeterminato.

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari – per i rapporti a tempo determinato – ad euro 335,83 (euro 4.030,00/12), mentre per i rapporti a tempo indeterminato la soglia massima di incentivo conguagliabile è pari ad euro 671,66 (euro 8.060,00/12).

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento – per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo – la misura di euro 11,04 (euro 4.030,00/365 gg) per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per i rapporti a tempo indeterminato.

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 4.030,00 per i rapporti a termine e ad euro 8.060,00 per i rapporti a tempo indeterminato.

Il suddetto esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione, ad esempio, dei premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

Non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto, e l’ultimo mese in cui si potrà fruire dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

Modalita di fruizione

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.

Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro il 14 febbraio 2017.

Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “accedi ai servizi”, “altre tipologie di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza e salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali: consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia giovani” e sia profilato; calcolerà l’importo dell’incentivo spettante; verificherà la disponibilità residua della risorsa; informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni decorrenti dalla data di elaborazione, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’INPS sospenderà l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo; l’istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane verrà profilato, l’istanza, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto – dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.

Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.
Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
Più specificamente, è necessario che corrispondano:

  • il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’INPS);
  • la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici;
  • il codice fiscale del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le procedure informatiche, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, calcoleranno l’importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo. Si ribadisce, al riguardo, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro non può superare l’ammontare di 8.060,00 euro, nel caso si tratti di assunzioni a tempo indeterminato, e l’importo di euro 4.030,00 nel caso in cui si tratti di assunzioni a tempo determinato.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo calcolato, avendo cura di non imputare l’agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno –, il beneficio fruibile non può superare il tetto massimo già autorizzato ed appositamente incrementato del 5%. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, l’onere di riparametrare l’incentivo spettante e di fruire dell’importo ridotto sarà a carico del datore di lavoro.

Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus – saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione

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