Istruzioni operative Autoliquidazione Inail 2019

Apr 16, 2019

Print Friendly, PDF & Email

 

 

L’Inail, in vista della prossima autoliquidazione del 16 maggio, ha emanato delle Istruzioni operative nelle quali evidenzia le principali novità derivanti dall’aggiornamento delle tariffe.

Principali novità

L’Inail ricorda nel punto A gli adempimenti da svolgere entro il 16 maggio, che vengono coordinati con le iniziative per l’adeguamento alle nuove regole tariffarie.

Lo schema sotto indicato (riportato nel punto F delle Istruzioni operative) evidenzia adempimenti e termini entro i quali sarà possibile disporre di tutti gli elementi per il corretto calcolo dell’autoliquidazione.

Al punto C delle Istruzioni operative viene descritto l’aggiornamento delle basi di calcolo (fac simile – all. 4), nel quale sono indicate anche le relative istruzioni per la lettura.

Le posizioni ponderate sono state eliminate, con operazione centralizzata, e sostituite con le specifiche voci relative a ciascun rischio e con il relativo tasso medio nazionale ed oscillato.

Occorrerà quindi prestare attenzione a tale aspetto ed alla corretta attribuzione all’azienda tanto delle nuove voci quanto dei relativi tassi.

La cessazione della posizione ponderata è stata comunicata alle aziende tramite PEC (inviate entro il 9 aprile 2019).

L’Istituto, nel punto D, evidenzia la disciplina delle ipotesi di riduzione dei premi.

A decorrere dalla rata di premio per il 2019, sono stati eliminati:

  • il premio supplementare silicosi;
  • l’addizionale per il fondo vittime dell’amianto (già sospesa nel triennio 2016-2018);
  • Per la rata 2019 – la riduzione del premio disposta con la legge finanziaria per il 2014;
  • la riduzione per il settore edile.

Rateizzazione

La modifica delle scadenze comporta conseguenze anche sulla rateizzazione del premio:

  • le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi;
  • le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate di interessi.

In considerazione della sovrapposizione (sostanziale e temporale) tra la revisione delle tariffe e l’autoliquidazione, occorre prestare particolare attenzione alle indicazioni riportate nel punto G delle istruzioni operative, nel quale l’Istituto formula indirizzi alle sedi per la soluzione di questioni interpretative ed applicative proposte dalle imprese.

L’Inail evidenzia che, in presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede Inail competente.

Le sedi, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovranno “rielaborare” le basi di calcolo del premio, per il singolo codice ditta per le PAT o per singola PAN, e comunicare al soggetto assicurante che le nuove basi di calcolo sono disponibili in Fascicolo aziende (PAT) o nel servizio Visualizzazione elementi di calcolo (PAN).

Qualora le suddette attività di sistemazione delle incongruenze, dovute alle operazioni centralizzate poste in essere per la gestione delle nuove tariffe, intervengano successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione, le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”.

In tali casi il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle “Basi di calcolo” già comunicate.

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA