IVA all'importazione- Competenza delle Dogane ad erogare eventuali rimborsi

Lug 29, 2015

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L’Agenzia delle dogane con la nota in oggetto, a modifica di quanto adottato in precedenza, ha stabilito che  la competenza  all’erogazione dei rimborsi  dell’Iva non dovuta sulle importazioni, spetta agli Uffici doganali e non all’Agenzia delle entrate.

In relazione all’imposta indebitamente riscossa  per operazioni doganali, per il passato l’Ufficio doganale competente  si limitava ad incardinare l’iter procedurale, mentre la fase di rimborso veniva effettuata dall’ Agenzia delle Entrate.

Con le nuove disposizioni invece, il procedimento resta interamente di competenza dell’Ufficio doganale interessato, fatto salvo il necessario nulla osta dell’Ufficio IVA, per evitare duplicazioni  del beneficio nel caso di avvenuta detrazione (ex art.19 del DPR del 26/10/1972 n.633).

Pertanto in attesa di un protocollo procedurale adottato ad hoc, per tutti i casi in cui occorre restituire l’IVA connessa ad operazioni doganali, gli uffici interessati, dopo aver accertata la legittimità delle richieste, devono richiedere l’esplicito nulla osta dell’Ufficio IVA, e formulare apposita richiesta dei fondi all’ufficio contabilità delle Dogane.

Soltanto a seguito della comunicazione dell’avvenuto accreditamento si potrà procedere  materialmente al  pagamento del rimborso richiesto, con contestuale comunicazione al competente Ufficio IVA.

 

 

 

Contatto Area Economica d’Impresa

Fernando De Vita tel.0552707201 Email

Fernando.devita@confindustriafirenze.it

            

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