I.V.A. – Fatturazione servizi e-commerce

Lug 10, 2015

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L’art. 1, 1° co. del D.Lgs. 31/03/2015 ha aggiunto all’art. 22, 1° co. del D.P.R. 633, con decorrenza dal 1/01/2015, il n. 6-ter secondo cui per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti privati, quindi non imprenditori, artisti o professionisti, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, 1° co. art. 22 citato.

Da ciò consegue che le prestazioni di commercio elettronico dirette, effettuate nei confronti di clienti privati, non soggiacciono più all’obbligo di fatturazione – se non espressamente richiesta dal cliente – e il citato D.Lgs. statuisce anche l’esonero dall’obbligo di certificare l’operazione mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale demandando però l’operatività di tale esonero ad un decreto attuativo che, ad oggi, non risulta ancora emanato.

Pertanto in attesa del decreto attuativo converrà prudentemente:

emettere fattura anche se non richiesta;

ovvero rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale per ogni operazione effettuata.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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