I.V.A. – Prestazioni rese da cooperative sociaii e loro consorzi

Set 16, 2016

Print Friendly, PDF & Email

Il co. 960 dell’articolo unico della Legge 28/12/15, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con la lett. a) riformula l’art. 16/633 introducendo l’aliquota del 5% applicabile a determinate operazioni e, contemporaneamente, con la lett. b) abroga il n. 41-bis della parte 2a della Tabella A) allegata al D.P.R. 633 e, con la lett. c), amplia la parte 2a-bis della Tabella stessa introducendo il n. 1).

In conseguenza, soggettivamente, le prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi, aventi per oggetto i servizi di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10/633, a destinatari quali gli anziani ed inabili adulti, ai tossicodipendenti e malati di AIDS, agli handicappati psicofisici, ai minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, a persone detenute, a donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, passano all’aliquota I.V.A. del 5%.

La nuova aliquota si applica sia alle prestazioni effettuate da tali soggetti in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti.

La Circolare 31/E, del 15/07/16, Agenzia delle Entrate, a questo proposito, chiarisce che le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati dopo il 31/12/15 e che, per i contratti stipulati entro tale data, le cooperative continueranno ad applicare il 4% o il regime di esenzione: pertanto la modifica dell’aliquota si rende applicabile ai contratti stipulati, rinnovati o prorogati, a decorrere dal 1/01/2016.

Contemporaneamente, il comma 962 della Legge di Stabilità sopprime il co. 331, primo e secondo periodo, della Legge 296/06 ma ciò nonostante, continuerà ad esplicare i suoi effetti nei riguardi degli altri soggetti dalla stessa qualificati come ONLUS di diritto, diversi dalle cooperative sociali ma solo in riferimento ai tributi diversi dall’I.V.A.

Prosegue invece l’applicazione del regime di esenzione per i servizi in questione resi da cooperative non sociali ma aventi la qualifica di ONLUS, così come sarà applicabile l’aliquota del 22% alle prestazioni non aventi le caratteristiche per usufruire del regime di esenzione (nn. 18 e 21 art. 10/633) rese da cooperative non sociali e non ONLUS.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.

ARTICOLI CORRELATI

Ravvedimento speciale: versamenti entro il 2 aprile

L’istituto del ravvedimento, consente ai contribuenti di poter regolarizzare la propria posizione fiscale con sanzioni ridotte e le recenti proroghe concesse con il cosiddetto “Decreto...

RICERCA