La proroga della CIGS

Nov 7, 2018

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare con il quale ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni  inerenti la disciplina in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Proroga di programmi di riorganizzazione e crisi aziendale

Il testo previgente consentiva la proroga dei programmi di CIGS alle imprese, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con organico superiore a 100 unità, in presenza di rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, sino ad un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni o sino a un limite massimo di 6 mesi per le crisi, per gli anni 2018 e 2019.

La modifica legislativa ha abrogato le parole “organico superiore a 100 unità lavorative e”.

L’accesso alle proroghe di CIGS è consentito a quelle imprese che comunque presentino gli altri requisiti  ovvero imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

Può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi.

Può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo e si realizzino le seguenti condizioni: l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unita’ produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

 

Proroga del trattamento di CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà

La nuova disposizione consente la proroga del trattamento di CIGS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà , alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento della CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga.

Le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata o delle regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni ,possono richiedere la proroga dell’intervento straordinario d’integrazione salariale per la causale contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nel contratto di solidarietà.

La proroga può essere richiesta sino al limite massimo di 12 mesi, in deroga ai limiti temporali.

Ai fini dell’ammissione all’intervento l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

 

Criteri generali per la proroga dei programmi di CIGS per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e proroga trattamento CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà

Il ministero ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’applicazione della nuova normativa

  1. a) Fermo restando che, in via generale, in quanto proroga, il trattamento di integrazione salariale in esame è da intendersi quale prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di CIGS riconosciuto all’impresa richiedente, nelle ipotesi introdotte dal D.L. (imprese con organico inferiore a 100 dipendenti per la proroga delle tre causali di intervento della CIGS e proroga del contratto di solidarietà per tutte le imprese) il trattamento può essere riconosciuto, in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo l’esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso procedure di licenziamento. Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, si fa riferimento ad un programma che scade non più di 3 mesi prima l’emanazione della presente circolare. Trattandosi in ogni caso di prosecuzione di un trattamento lo stesso dovrà essere trattato alla stregua di una proroga e come tale il regime normativo applicabile sarà il medesimo del trattamento prorogato.
  2. b) E’ ammissibile il ricorso alla proroga anche nel caso di aziende che – a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile – non abbiano potuto fruire del trattamento CIGS per la durata prevista dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata della proroga è collegata al programma dell’azienda richiedente.
  3. c) E’ ammissibile il riconoscimento della proroga anche nel caso di aziende che abbiano fruito della CIGS e che al fine di proseguire nella gestione di permanenti criticità aziendali e occupazionali, abbiano fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria.
  4. d) Gli effetti dell’accordo governativo, finalizzato alla proroga, possono essere limitati – nel caso in cui un’azienda operi con siti produttivi dislocati in più regioni – alle sole unità produttive per le quali le regioni interessate abbiano riconosciuto sul territorio di competenza la particolare rilevanza economica e occupazionale dell’impresa nonché l’impegno della programmazione di politiche attive.
  5. e) La presentazione dell’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa può essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti l’avvio della proroga del trattamento CIGS.

 

Modalità per la presentazione dell’istanza

Per quanto attiene alle istanze di proroga dei programmi di crisi e riorganizzazione aziendale si fa riferimento alle modalità già esplicitate nella circolare n. 2 del 7 febbraio 2018, che quindi si applicano anche con riferimento alle imprese con organico inferiore alle 100 unità

Per quanto attiene alla proroga per la causale contratto di solidarietà, preliminarmente alla presentazione dell’istanza è necessaria la stipula di un apposito accordo da sottoscrivere in sede Ministeriale, presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

In sede di accordo è richiesta:

– la presenza della regione o delle regioni coinvolte, ai fini della certificazione dell’impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata.

– la quantificazione dell’onere finanziario dell’intervento di CIGS sulla base delle modalità di riduzione dell’orario di lavoro.

La domanda di proroga deve essere presentata, con modalità telematica, sull’applicativo di CIGSonline.

Trattandosi di un intervento in deroga, anche con riferimento alle norme in materia dei limiti di durata massima dei trattamenti, garantito da un accordo governativo con la partecipazione della regione o delle regioni coinvolte, non si applicano le disposizioni procedimentali di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Alla domanda deve essere allegato l’accordo governativo sottoscritto e una relazione dalla quale emerga l’entità dell’esubero ancora esistente che si intende salvaguardare mediante specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

Le istanze sono istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio ed entro il limite delle risorse finanziarie assegnate per ciascun anno di riferimento.

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