CCNL METALMECCANICA – LAVORO A TERMINE IN SOMMINISTRAZIONE – effetti Decreto Dignità

Apr 3, 2019

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CCNL 26 novembre 2016 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti

Lavoro a termine in somministrazione presso il medesimo utilizzatore

Articolo 4, Lettera B), “Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro”, Sezione Quarta, Titolo I

– Articolo 4, Lettera B), “Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro”, Sezione Quarta, Titolo I

Con riferimento alla circolare di Assolavoro Servizi del 15 marzo scorso – in merito alla durata massima della successione di contratti a termine del lavoratore somministrato presso il medesimo utilizzatore – la stessa precisa quanto segue:

Con l’Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di somministrazione, sottoscritto lo scorso 21 dicembre 2018, le parti hanno stabilito che nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima della successione dei contratti a termine tra Agenzia e Lavoratore è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.

Per quanto riguarda quindi il  settore metalmeccanico , nella  circolare di Assolavoro, il parametro di riferimento individuato, che ha effetto sul contratto a termine del lavoratore somministrato e, quindi, il suo impiego da parte dell’azienda utilizzatrice, è fatto coincidere, tout court, con il limite dei  44 mesi di cui alla lettera B), dell’art. 4, Sezione Quarta, Titolo I, CCNL 26 novembre 2016 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti.

Tale riferimento non è però corretto in quanto,  con questa clausola, le parti non hanno inteso derogare ai  limiti di durata previsti dalla legge in caso di successione di più contratti a termine bensì hanno introdotto un limite all’utilizzo  del medesimo lavoratore presso la medesima azienda attraverso la “sommatoria” di contratti a termine e periodi di missione in somministrazione.

Infatti, si stabilisce espressamente che il lavoratore che abbia svolto, presso la medesima azienda, sia periodi di lavoro con contratto a termine che periodi di lavoro in somministrazione, qualora la “somma” dei periodi di lavoro svolti per queste due tipologie contrattuali superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, acquisisce il diritto ad essere assunto a tempo indeterminato.

Di conseguenza, nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima delle missioni del lavoratore, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale, non può eccedere, nel nostro settore, a decorrere dal 1° novembre 2018, i limiti massimi legali di 12 mesi, ovvero di 24 mesi in presenza di una delle causali previste dalla legge.

In linea teorica, la clausola contrattuale dei 44 mesi potrebbe ancora trovare applicazione nel caso in cui il lavoratore somministrato abbia svolto anche un periodo di lavoro con contratto a termine presso la medesima azienda utilizzatrice. Tuttavia, con il radicale cambiamento delle regole legali realizzato dal “Decreto Dignità” tale clausola non è più in grado di esplicare i suoi potenziali effetti che sono interdetti dalle causali necessarie per il primo rinnovo del contratto a tempo determinato o per la proroga oltre i 12 mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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