Salute e sicurezza sul lavoro – Accordo Stato Regioni e Province Autonome sulla formazione dei RSPP e ASPP

Set 23, 2016

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Premessa
Con riferimento ed a seguito di quanto già comunicato in materia su www.confindustriafirenze.it il 25 luglio 2016, vi informiamo dei principali contenuti dell’intesa commentati da Confindustria in una circolare esplicativa. Innanzitutto precisiamo che il nuovo Accordo abroga le precedenti intese del 2006 ed inoltre che per un anno dall’entrata in vigore (3/9/2016) possono continuare ad essere avviati corsi per RSPP/ASPP secondo gli accordi del 2006.
 
Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e validi per l’esonero dalla frequenza di corsi di formazione
Si evidenzia, in particolare, il riferimento al possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o a più insegnamenti specifici del corso di laurea, nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell’Accordo, o al possesso di un attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell’Accordo.  
L’Accordo esonera espressamente dai moduli A e B ingegneri ed architetti in possesso del titolo di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento.
 
Soggetti formatori
Fermo restando l’elenco dei soggetti abilitati a svolgere l’attività formativa, si evidenzia il passaggio inerente le Associazioni Sindacali, Datoriali e dei Lavoratori. Queste, purché comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono qualificate come soggetti formatori. La nota relativa a questo punto dell’accordo – in antitesi rispetto a quanto previsto dal precedente accordo del 5 ottobre 2006, punto 4 – chiarisce che, qualora le Associazioni si avvalgano di strutture di propria, diretta ed esclusiva emanazione, queste debbano essere accreditate (ad es. per Confindustria Firenze l’Agenzia formativa di diretta emanazione, e accreditata, è Co.Se.f.i.).
 
Requisiti dei docenti
L’Accordo estende espressamente l’applicazione dei requisiti dei formatori del DM 6 marzo 2013 anche alla formazione rivolta a RSPP e ASPP. Sebbene la disciplina transitoria (punto 14) consenta, per i primi dodici mesi, di erogare la formazione nel rispetto dell’Accordo Stato Regioni del 2006 (che prevedeva per il docente il requisito della esperienza biennale in materia di salute e sicurezza), riteniamo di interpretare la non chiara lettera dell’Accordo (e salve eventuali differenti indicazioni del Ministero del lavoro) nel senso che, anche nel periodo transitorio, si applica il requisito formativo dei formatori previsto dal DM del 2013.
 
Metodologia di insegnamento e apprendimento
L’allegato IV individua la metodologia per la formazione relativa al modulo B. In tale allegato le dodici unità didattiche previste non riportano i contenuti della formazione, ma solamente la tipologia dell’argomento da trattare, mentre i contenuti saranno riportati, insieme ad altri elementi, nell’apposito progetto formativo redatto dal soggetto formatore. In realtà l’accordo riporta i contenuti minimi, sia pure evidentemente in forma sintetica. Particolare attenzione viene dedicata alle verifiche, in itinere e finale.
 
Articolazione, obbiettivi e contenuti del percorso formativo
Mentre il modulo A appare sostanzialmente in linea (per durata e contenuti) con l’Accordo del 2006, il modulo B ha una durata che va da 48 a 64 ore (rispetto alle 12-68 dell’Accordo del 2006) e la parte generale (integrata da una formazione specialistica per alcuni settori produttivi) è comune ai diversi settori e non è più distinta, per contenuti e durata, a seconda dei diversi macrosettori ATECO. Le previsioni relative al modulo C appaiono in linea, per contenuti e durata, con le previgenti disposizioni. 
La previsione della durata di 48 ore comune a tutti i settori produttivi può risultare eccessiva se riferita alle esigenze di RSPP/ASPP che operano internamente in aziende a basso rischio (es. uffici).
 
Riconoscimento della formazione pregressa
L’accordo fa ovviamente salvi tutti i titoli acquisiti sulla base della formazione ricevuta secondo le previsioni dell’Accordo del 2006. Solamente in caso di cambiamento di settore produttivo, sarà necessario integrare il percorso formativo (sia in termini di  contenuti che di durata previsti nel nuovo Accordo).
L’accordo precisa, poi, che – per un periodo massimo di 5 anni – l’eventuale frequenza del modulo B generale o specialistico vale come aggiornamento per i RSPP e gli ASPP formati secondo l’Accordo del 2006. Deve ritenersi che la disposizione vale per chi non cambia settore produttivo, costituendo invece formazione obbligatoria integrativa per chi cambia settore. L’Accordo non indica né il termine finale per l’integrazione della formazione, né le conseguenze dell’inadempimento di tale prescrizione. Lo stesso problema interpretativo si pone per i soggetti che saranno formati secondo le vecchie regole nell’anno successivo alla entrata in vigore dell’Accordo del 2016 (su questi aspetti è auspicabile un chiarimento da parte del Ministero del lavoro).
 
Aggiornamento
Ferma la logica esclusione di corsi di mera ripetizione, ma legati ad innovazioni normative o pratiche, la durata dell’aggiornamento è di 20 (ASPP) o 40 ore (RSPP)  quinquennali, erogabili anche totalmente in modalità e-learning. 
Per quanto riguarda la partecipazione a convegni o seminari, essa può integrare al massimo la metà dell’orario previsto per l’aggiornamento e gli eventi devono essere “organizzati e realizzati” da uno dei soggetti formatori previsti dall’Accordo. 
Posto che la partecipazione a seminari e convegni comporta il riconoscimento di crediti, è opportuno prestare attenzione alla registrazione delle presenze ed alla conservazione della relativa documentazione. 
L’Accordo esclude espressamente che costituiscano forme di aggiornamento la partecipazione a corsi per l’ottenimento di qualifiche specifiche (a titolo esemplificativo, corsi per dirigenti e preposti o per le emergenze). Costituiscono, invece, valida forma di aggiornamento la frequenza di un corso di aggiornamento per formatore (ai sensi del DM 6 marzo 2013) e di coordinatore per la sicurezza (e “viceversa”, secondo l’Accordo). 
Per quanto riguarda la decorrenza dell’aggiornamento, l’accordo fa decorrere l’obbligo dalla conclusione del modulo B comune (come in precedenza), e non dalla conclusione degli eventuali moduli specialistici per gli addetti e dalla conclusione del modulo C per i responsabili. Per i soggetti esonerati dalla formazione, l’obbligo decorre dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2008 (ossia del 15 maggio 2008) o dal conseguimento della laurea (se successiva a tale data).
L’omissione o il ritardo nell’aggiornamento comportano la sospensione dell’esercizio della funzione. Restano ferme le sanzioni per i “soggetti obbligati”, ossia per il datore di lavoro che si avvalga di un addetto o responsabile privo del requisito formativo.
Lo stesso concetto viene ripetuto con riferimento all’aggiornamento relativo a tutte le figure della sicurezza per le quali la formazione costituisca un titolo abilitativo (es. coordinatore per la progettazione e l’esecuzione, addetti al primo soccorso, operatori di attrezzature che richiedono una formazione particolare, etc).
Una disposizione di natura transitoria “consente” di completare l’eventuale aggiornamento relativo al quinquennio in corso alla data di entrata in vigore dell’accordo secondo le nuove regole: dunque sembra trattarsi di una indicazione non vincolante (“potrà essere realizzato”), lasciando intendere che l’obbligo del rispetto delle nuove regole vigerà solamente dal primo quinquennio con decorrenza successiva all’entrata in vigore dell’Accordo stesso. Quindi il completamento dell’aggiornamento nell’eventuale quinquennio in corso al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo potrà essere condotto secondo le regole (tutte, ivi compresa durata e modalità, oltre che contenuti) previgenti.
 
Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 
Formazione del datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP 
a) Al datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto della funzione di RSPP viene riconosciuta la legittimazione ad erogare la formazione ai propri dipendenti, anche se non in possesso del requisito della capacità formativa previsto dal DM 6 marzo 2013. Questa disposizione non chiarisce se si intenda così esclusa l’applicazione di tutto il DM richiamato o solamente la parte dei requisiti relativa alla  capacità didattica, peraltro di difficile distinzione rispetto ai requisiti di esperienza e conoscenza richiamati nella premessa del medesimo decreto. A tal proposito sarà necessario un espresso chiarimento del Ministero del Lavoro. 
b) Il datore di lavoro di un’azienda a rischio medio/alto può seguire il corso di formazione per lo svolgimento della funzione di RSPP per aziende a rischio basso se i lavoratori svolgono tutti attività a rischio basso. Al mutare di tale condizione, essi dovranno integrare la propria formazione in relazione alle mutate condizioni di rischio. La disposizione, sicuramente intesa a rendere la formazione coerente con la valutazione dei rischi, appare pienamente condivisibile, pur lasciando il dubbio della configurabilità della fattispecie concreta che vede i lavoratori svolgere “tutti” un’attività a rischio basso all’interno di una azienda il cui macrosettore ATECO sia medio/alto. La disposizione che contempla l’ipotesi inversa (previsione dell’obbligo formativo per rischio medio/alto in una azienda classificata a rischio basso secondo il macrosettore ATECO in cui siano presenti “alcuni” lavoratori che eseguono lavorazioni a rischio medio/alto) appare incongruente sotto un differente profilo: basta infatti un solo lavoratore che svolga attività a rischio medio/alto per far scattare l’obbligo di formazione per rischio medio/alto.
 
Formazione del medico competente 
Il medico competente dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla formazione relativa ai lavoratori. Mentre la prima motivazione, inerente la professionalità del medico legata alla formazione continua, appare senz’altro coerente (potrebbe ritenersi speciale rispetto alla formazione per i lavoratori), l’altra (relativa alla collaborazione con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi) appare di difficile lettura: l’attività valutativa dei rischi, infatti, dovrebbe  presupporre – di per sé – una competenza in materia di sicurezza ancor più approfondita di quella dei lavoratori (com’è nel caso del RSPP). 
 
Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio 
La disposizione è volta ad esonerare dai corsi di formazione per RSPP tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, non più in servizio, abbiano svolto per almeno 5 anni “attività tecnica” in materia di salute e sicurezza.  Non è chiaro cosa si intenda per “attività tecnica”, mentre è ben chiara la finalità della norma: il personale ispettivo non più in servizio è ritenuto in grado di svolgere le funzioni di RSPP svolgendo solamente il modulo C. 
 
Formazione dei lavoratori somministrati 
La disposizione, modificando il testo del punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, pone a carico del somministratore gli obblighi formativi, di informazione e addestramento sull’uso delle attrezzature di lavoro (pur non essendo indicato nel testo, sembra restare fermo che il resto della formazione, informazione e addestramento è a carico dell’utilizzatore). Questi obblighi, posti a carico del somministratore, possono essere concordemente assunti dall’utilizzatore. La modifica mutua i contenuti dell’art. 35, comma 5, del D.Lgs n. 81/2015, che ha abrogato l’art. 3, comma 5, del D.Lgs 81/2008.
 
E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37   
L’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 limitava la possibilità di ricorso alla modalità e-learning alla sola formazione generale. La disposizione in esame estende questa possibilità anche alla formazione specifica per le aziende classificate a basso rischio e per i lavoratori che non accedano ai reparti produttivi (paragrafo 4 dell’accordo 21.12.2011), ponendo alcune condizioni (in particolare, che i lavoratori svolgano mansioni a rischio basso, restando esclusa la modalità formativa in esame relativamente ai lavoratori che, in una azienda classificata a rischio basso, svolgono mansioni a rischio medio o alto). 
 
Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Fermo restando il limite dei 35 discenti per aula relativamente alla formazione, per quanto riguarda l’aggiornamento si prevede la possibilità di adempiere all’obbligo attraverso la partecipazione a seminari e convegni nel limite del 50% del monte ore previsto (l’Accordo Stato-Regioni del 25.7.2012 limitava tale possibilità ad un terzo del monte ore). 
L’allegato V riepiloga i criteri per l’organizzazione della formazione, anche relativamente alle attività la cui disciplina non è rimessa agli Accordi Stato-Regioni (RLS, dirigenti e preposti), per le quali i criteri devono ritenersi non vincolanti ma sicuramente rispondenti ai requisiti di legge.
 
Modifiche agli Accordi Stato-Regioni relativamente alla esclusione degli Enti Bilaterali 
La modifica riguarda l’esclusione generale della legittimazione degli Enti Bilaterali per la formazione ai fini di salute e sicurezza, in quanto non contemplati dalla normativa sulla sicurezza (che richiama esclusivamente gli Organismi Paritetici e li distingue dagli Enti Bilaterali, facendo salvi questi ultimi all’art. 51, comma 4 del DLgs n. 81/2008, laddove previsti da accordi). 
 
Controllo della formazione. 
L’Accordo rinvia ad un successivo ulteriore accordo la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo dello svolgimento dell’attività formativa, previa consultazione delle parti sociali. 
 
Disciplina del riconoscimento dei crediti formativi relativamente a percorsi formativi che si sovrappongono, in tutto o in parte, tra di loro. 
La premessa all’Accordo richiama i contenuti dell’allegato III, attraverso il quale viene data attuazione alla previsione del D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 98/2013). Va evidenziato che l’Accordo prende in considerazione, anche in questo caso, percorsi formativi non rimessi alla competenza della Conferenza Stato-Regioni. 
È il caso, ad esempio, della formazione ed aggiornamento degli RLS, la cui disciplina è invece interamente rimessa dalla legge (art. 37, comma 11, DLgs n. 81/2008) alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che, ad esempio, la periodicità annuale dell’aggiornamento non può ritenersi vincolante per il datore di lavoro laddove non sia prevista dalla contrattazione collettiva.
 
 
 Allegati
Accordo 7 luglio 2016 sulla formazione dei RSPP/ASPP in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra  Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
 
Contatto
Area Ambiente e Territorio
Antonio Cammarano
tel.0552707285
e-mail antonio.cammarano@confindustriafirenze.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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