Salute e sicurezza sul lavoro: modifiche al D.Lgs. 81/2008

Ott 1, 2015

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Premessa
Con il D.Lgs. 151/2015, in vigore dallo scorso 24 settembre, sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008.
Le nuove disposizioni dovevano semplificare e razionalizzare la materia della salute e sicurezza sul lavoro, ma dalla lettura dell’art.20 del decreto emergono ulteriori oneri per le imprese e che non sono stati presi in considerazione gli interventi di semplificazione proposti anche dal nostro Sistema.

Le modifiche
Le modifiche apportate dall’art.20 del D.Lgs. 151/2015 interessano:
•    la semplificazione delle procedure di designazione dei membri e la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
•    la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
•    la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’INAIL, anche in collaborazione con le ASL, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
•    lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
•    il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso un apposito servizio sul portale internet dell’INAIL;
•    la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale da parte del medico o della struttura sanitaria abilitata esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
•    la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, con conseguente esonero del datore di lavoro;
•    l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni in previsione dell’adozione di un decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

(Fonte Ministero Lavoro)

Principali osservazioni
Si riportano di seguito le principali osservazioni sulle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nelle diverse lettere del comma 1 del già citato articolo 20, elaborate dai colleghi di ANCE Roma.
 
Lettera c) – E’ stata modificata la composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del TU. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, si registra una riduzione del numero dei componenti da 10 a 6, che determinerà una minore rappresentatività delle parti sociali (sia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sia di quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale). Tale minore rappresentatività si tradurrà in marginalità soprattutto in ambito di votazione.
È stato poi modificato, tra gli altri, il comma 8, lettera g), dello stesso articolo 6 del TU, con l’attribuzione alla Commissione consultiva il compito di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Nella precedente formulazione la Commissione aveva invece il compito di “discutere in ordine ai” suddetti criteri.
 
Lettera d) – E’ stato modificato l’articolo 12, “Interpello”, del TU, mediante l’estensione alle Regioni e Province autonome della facoltà di formulare quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Commissione per gli interpelli. Si rileva tuttavia che la Commissione è già composta, tra gli altri, da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Con la modifica, pertanto, i Soggetti che compongono la Commissione risponderanno a quesiti da essi stessi posti. Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza.
 
Lettera e) – E’ stato modificato l’articolo 28 del TU, con la previsione che l’Inail, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. La previsione rende di fatto cogenti gli strumenti messi a disposizione da Inail e Asl in materia di prevenzione dei rischi. Ad avviso dell’Ance dovrebbe invece essere garantita una positiva flessibilità in capo al datore di lavoro che sceglie le misure da mettere in atto per ridurre i livelli di rischio in funzione della loro efficacia e non necessariamente sulla base delle indicazioni fornite dall’Inail o dalla Asl.
 
Lettera f) – E’ stato modificato l’articolo 29 del TU demandando ad un decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente, l’individuazione degli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del TU, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).
 
Lettera g) – Sono state apportate modifiche all’articolo 34 del TU “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. Si tratta di una modifica più formale che sostanziale dal momento che rimane al datore di lavoro la possibilità di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso, di prevenzione incendi ed evacuazione, previa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
 
Lettera l) – E’ stata modificata la definizione di “operatore” riportata nell’articolo 69 del TU relativo alle attrezzature di lavoro. Viene chiarito che operatore è non solo il lavoratore che fa uso delle attrezzature di lavoro, ma anche il datore di lavoro che ne fa uso. Pertanto anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del TU, deve avere la specifica abilitazione disciplinata dall’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012.
 
Lettera o) – Si modifica l’articolo 98 del TU sulla formazione dei coordinatori. I corsi (limitatamente al modulo giuridico), nonché i corsi di aggiornamento – le cui modalità sono riportate in allegato XIV – possono svolgersi in modalità e-learning secondo quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori. L’aggiornamento dell’allegato XIV è demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.
 
Lettera p) – La modifica chiarisce che l’emissione sonora delle attrezzature di lavoro può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente. La modifica suddetta è stata apportata all’articolo 190 del TU “Valutazione del rischio” rumore, e appare di carattere redazionale poiché nella sostanza non cambia il principio secondo cui si può ricorrere alle banche dati esclusivamente in fase preventiva. L’Ance ha più volte proposto di estendere l’uso delle banche dati anche alla fase di valutazione del rischio. Si evidenzia che, ad oggi, l’unica banca dati validata dalla Commissione consultiva permanente è quella realizzata dal CPT di Torino in collaborazione con INAIL Direzione Regionale Piemonte.

Con l'articolo 21, comma 4, è abolito, a decorrere dal 23 dicembre p.v., l'obbligo di tenuta del registro infortuni.
 
Infine si rimarca che, con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, le prime versioni del testo del decreto in esame contenevano la modifica, più volte proposta dall’Ance, del campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del TU. Tale modifica è stata “spostata” nella legge n. 115/2015 entrata in vigore il 18 agosto 2015.

Allegati
Estratto al D.Lgs. 151/2015, articolo 20

Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it

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