Ingresso e soggiorno di lavoratori extra UE altamente qualificati che svolgono lavoro da remoto

Apr 17, 2024

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Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero del Turismo, ha pubblicato in G.U, il Decreto contenente le modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini extra UE che svolgono un’attività altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma o per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale.

Lavoratori Stranieri altamente qualificati

I lavoratori stranieri altamente qualificati di cui all’art. 27-quater del TUI sono:

a) quelli in possesso del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del QNQ,

b) dei requisiti previsti per l’esercizio delle professioni regolamentate (D. Lgs. n. 206/2007),

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o offerta vincolante,

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE (per i dirigenti e specialisti ITC).

Contenuti del Decreto

Il Decreto si riferisce ai cittadini extra UE altamente qualificati, sia nomadi digitali (lavoratori autonomi) che lavoratori da remoto (lavoratori assunti da impresa non italiana), che “intendano svolgere l’attività in Italia”.

 Una volta entrati in Italia, questi lavoratori avranno un permesso di soggiorno con la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto», della durata massima di un anno, ma rinnovabile, e potranno anche chiedere il ricongiungimento familiare.

Il Decreto disciplina le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni contributive e fiscali.

Prevede, che, qualora non siano stati stipulati accordi bilaterali di sicurezza sociale con il Paese di origine, si applichi la disciplina previdenziale e assicurativa italiana.

 

 

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