Sgravio contributivo: Misure di conciliazione vita-lavoro:

Ott 23, 2017

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DESTINATARI

Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro che:

  • abbiano sottoscritto e depositato accordi collettivi aziendali (o recepito contratti territoriali) che prevedono misure di conciliazione vita – lavoro innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto nei CCNL di riferimento o da disposizioni normative vigenti;
  • abbiano previsto l’estensione o l’integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.

Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro che sottoscrivono e depositano il contratto collettivo aziendale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018. Il contratto deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno civile precedente la presentazione dell’istanza all’Inps.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO
La fruizione dello sgravio contributivo è subordinata al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Ai fini dell’ammissione al beneficio, i contratti collettivi aziendali dovranno prevedere almeno due delle seguenti misure di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) e B).

MISURE DI CONCILIAZIONE
A) Area di intervento genitorialità:
˗ estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
˗ estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
˗ previsione di nidi d’infanzia, asili nido, spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
˗ percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
˗ buoni pasto per l’acquisto dei servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa:
˗ Lavoro agile (smart working);
˗ flessibilità oraria in entrata e uscita;
˗ part-time;
˗ banca ore;
˗ cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale:
˗ convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
˗ convenzioni con strutture per servizi di cura;
˗ buoni per l’acquisto di servizi di cura.

MISURA DEL BENEFICIO

L’incentivo è riconosciuto fino a un massimo del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda. Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

A decorrere dal 17 ottobre 2017, è possibile depositare telematicamente i contratti aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2017  che promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del CCNL di riferimento.
Tale adempimento è necessario per poter accedere all’agevolazione contributiva prevista in via sperimentale per il biennio 2017-2018.
Attraverso il portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Cliclavoro) l’utente dovrà accedere con le sue credenziali in qualità di azienda e compilare il breve form online, inserendo solo i dati dell’impresa firmataria e le informazioni relative al contratto aziendale (data di sottoscrizione, periodo di validità, ITL competente).
Completata la procedura telematica di deposito, il contratto sarà automaticamente trasmesso dal sistema all’ITL competente.  La prima scadenza per il deposito telematico è fissata al 31 ottobre 2017.

I datori di lavoro devono inoltre presentare telematicamente apposita domanda all’Inps con le modalità che verranno specificate in apposita circolare entro i seguenti termini:
˗ 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017;
˗ 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal 30° giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle istanze.

SANZIONI

I datori di lavoro che fruiscono indebitamente dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalla normativa in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

L’Inps provvederà ad emanare una circolare relativa alle modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio di cui verrà data tempestiva notizia.

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