SMI – Fondo SANIMODA – Adempimenti anno 2018

Dic 20, 2017

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Con riferimento alle nostre precedenti pubblicazioni comunichiamo gli adempimenti previsti per le aziende da gennaio 2018 con riguardo al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANIMODA.

L’Art. 80 del CCNL 5 luglio 2017

Si ricorda che il nuovo Contratto Nazionale, prevedendo l’istituzione di un nuovo Fondo bilaterale paritetico di assistenza sanitaria integrativa in favore di tutti gli addetti del settore Tessile Abbigliamento Moda, ha stabilito che l’iscrizione di tutti i lavoratori del settore al Fondo è obbligatoria ed automatica (non sono richiesti il consenso o l’attivazione dei singoli lavoratori).
Il Fondo sarà finanziato con un contributo base a carico delle aziende di 12 euro mensili per 12 mensilità, con decorrenza dal mese di gennaio 2018.
A SANIMODA aderiscono anche le aziende ed i lavoratori degli altri comparti del settore Moda, secondo i tempi e le modalità previsti dai rispettivi Contratti Nazionali (calzature, pelli e cuoio, occhiali, giocattoli, ecc…).

Iscrizione dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2018
In sede di prima applicazione, si dovrà far riferimento ai lavoratori già in forza e che hanno superato il periodo di prova alla data del 1° gennaio 2018.
Per le modalità di iscrizione si rimanda al sito del Fondo : www.sanimoda.it
Ricordiamo che devono essere iscritti a SANIMODA tutti i lavoratori a cui si applica il Contratto nazionale di lavoro del settore Tessile Abbigliamento Moda con:
– contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– contratto di apprendistato;
– contratto di lavoro a termine di durata non inferiore a 9 mesi.
L’iscrizione ed il versamento del contributo sono previsti anche nei seguenti casi:
– lavoratori sospesi in cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
– lavoratori in congedo di maternità o parentale;
– ogni altro caso di sospensione con decorso della retribuzione.

Contratti part time
Non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale per i lavoratori a tempo parziale.
Nel caso lo stesso lavoratore abbia due o più rapporti di lavoro part time, tutti disciplinati dal CCNL Tessile Abbigliamento Moda, l’iscrizione a Sanimoda ed il contributo saranno dovuti solo dall’azienda con il contratto con l’orario più lungo. Nel caso di parità di orario, iscrizione e versamento del contributo saranno dovuti dal datore di lavoro con cui intercorre il contratto con maggiore anzianità di servizio.

 

Scadenze contributive
La contribuzione al Fondo è trimestrale anticipata, secondo il seguente schema di versamento:

 

SCADENZE PERIODO DI RIFERIMENTO
20 gennaio       1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
20 aprile           2° trimestre (aprile, maggio, giugno)
20 luglio           3° trimestre (luglio, agosto, settembre)
20 ottobre        4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre)

Il contributo trimestrale per ogni lavoratore iscritto è fissato dal CCNL in 36 euro (12 euro mensili per 3 mensilità). Solo il contributo del 1° trimestre 2018 è ridotto a 34 euro per le aziende che hanno correttamente proceduto all’iscrizione anticipata dei lavoratori dal 1° novembre ed entro il 31 dicembre 2017 con il versamento del contributo anticipato di 2 euro.

 

 

CCNL SCADENZA VERSAMENTO E DISTINTA BASE OCCUPAZIONALE IMPORTO
TESSILE ABBIGLIAMENTO 20/01/2018 01/01/2018 € 34 (*)
TESSILE ABBIGLIAMENTO 20/04/2018 01/04/2018 € 36
TESSILE ABBIGLIAMENTO 20/07/2018 01/07/2018 € 36
TESSILE ABBIGLIAMENTO 20/10/2018 01/10/2018 € 36

 

(*) Per le aziende che non avessero ancora versato la contribuzione anticipata di € 2,00 nel 2017, la prima tranche trimestrale del 2018 sarà di € 36,00.

Decorrenza delle prestazioni
La decorrenza delle prestazioni, in favore dei lavoratori per i quali le aziende sono in regola con il versamento dei contributi dovuti, è prevista dal 1° aprile 2018, pertanto il primo versamento contributivo trimestrale (20/01/2018) non darà addito a prestazioni, ma sarà destinato alla costituzione del patrimonio di riserva del Fondo.

Assunzioni e cessazioni nel corso dei trimestri
Nei casi di assunzione di dipendenti nel corso del trimestre, l’iscrizione e la contribuzione decorrono dal trimestre successivo. Mentre nei casi di cessazione dei rapporti di lavoro nel corso del trimestre, le prestazioni del Fondo saranno assicurate ai lavoratori cessati fino alla fine del trimestre stesso.
Per maggior chiarezza, si riportano le suddette scadenze nelle tabelle seguenti:

 

 

ASSUNTI

DAL – AL (*)

BASE OCCUPAZIONALE VERSAMENTO CONTRIBUTO DECORRENZA PRESTAZIONI
dall’1/01 al 31/03 01/04 20/04 01/04
dall’1/04 al 30/06 01/07 20/07 01/07
dall’1/07 al 30/09 01/10 20/10 01/10
dall’1/10 al 31/12 01/01 20/01 01/01

 

(*) Si ricorda che l’art. 80 del CCNL prevede l’iscrizione dei lavoratori neo assunti che abbiamo superato il periodo di prova. Pertanto, per i lavoratori con un periodo di prova, la formula “assunti dal .. al …” deve essere intesa nel senso di “assunti con superamento del periodo di prova dal… al …”

 

 

CESSATI

DAL – AL

BASE OCCUPAZIONALE VERSAMENTO CONTRIBUTO TERMINE PRESTAZIONI
dall’1/01 al 31/03 01/01 20/01 31/03
dall’1/04 al 30/06 01/04 20/04 30/06
dall’1/07 al 30/09 01/07 20/07 30/09
dall’1/10 al 31/12 01/10 20/10 31/12

 

Aspetti contributivi e fiscali
Il Fondo, che ovviamente è di nuova costituzione, sta operando per richiedere ed ottenere l’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari, che darà diritto alla deducibilità fiscale del contributo a beneficio dei lavoratori iscritti. Pertanto, in via provvisoria, il contributo al Fondo non sarà deducibile dal reddito dei lavoratori fino alla conferma dell’avvenuta iscrizione di Sanimoda alla suddetta anagrafe (presumibilmente dal prossimo mese di ottobre-novembre 2018) e di procedere alla deduzione stessa in sede di conguaglio fiscale 2018.
Resta confermato che i contributi a Sanimoda sono soggetti al contributo di solidarietà Inps del 10%.

Per informazioni
Consultare il sito www.sanimoda.it  o contattare il Fondo all’indirizzo email info@sanimoda.it.

Tutte le informazioni sono consultabili all’indirizzo www.sistemamodaitalia.it

 

 

Contatti:

d.ssa Stefania Rinaldo tel. 055 2707274;  e-mail: stefania.rinaldo@confindustriafirenze.it

dott. Leopoldo Viviani tel. 0571 74040;  e-mail: leopoldo.viviani@confindustriafirenze.it

 

 

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