Strutture ricettive alberghiere: rinviata sino al 31/12/2016 l’entrata in vigore della normativa antincendio

Mar 8, 2016

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Premessa
Con la conversione in Legge del Decreto Legge recante la proroga dei termini è stato previsto il rinvio al 31 dicembre 2016 dell’applicazione della normativa antincendio per le strutture ricettive alberghiere aventi oltre venticinque posti letto ed esistenti alla data dell’11 maggio 1994.
 
Riteniamo di fare cosa gradita nel riportare, in merito, un approfondimento da parte dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi.  
 
Approfondimento 
Con la Legge 25 febbraio 2016 n. 21 (1) è stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 201 che ha disposto la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
In particolare la Legge di conversione in questione ha introdotto nell’articolo 4 del Decreto Legge n. 201/2015 il nuovo comma 2-bis, con il quale è stato ora previsto il rinvio al 31 dicembre 2016 dell’entrata in vigore delle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive alberghiere esistenti (2).
 
La Legge in questione è in vigore dal 27 febbraio 2016.
 
Strutture ricettive esistenti soggette alle disposizioni antincendio
Ricordiamo che sono soggette alla normativa antincendio (2) le seguenti strutture ricettive aventi capacità superiore a venticinque posti letto:
•    alberghi;
•    motel; 
•    villaggi-albergo;
•    villaggi turistici;
•    esercizi di affittacamere;
•    case ed appartamenti per vacanze;
•    alloggi agrituristici;
•    ostelli per la gioventù;
•    residenze turistico – alberghiere;
•    rifugi alpini.
 
Per le strutture ricettive alberghiere con: 
•    meno di venticinque posti letto, la normativa antincendio (2) prevede comunque dei requisiti minimi antincendio; 
•    più di 25 posti letto e fino a 50 ed esistenti alla data del 23 agosto 2015, può essere adottata la regola tecnica di semplificazione della normativa antincendio (3) in sostituzione della normativa antincendio (2).
 
Disposizioni previste dalla Legge n. 21/2016
L’articolo 4, comma 2-bis, della Legge in questione, dispone la proroga al 31 dicembre 2016 delle disposizioni antincendio (2) per le strutture ricettive turistico – alberghiere:
•    con oltre venticinque posti letto;
•    esistenti alla data dell’11 maggio 1994;
•    non a norma con la normativa di sicurezza antincendio (2);
•    in possesso dei requisiti minimi stabiliti con apposito Decreto (4), che ha previsto le modalità per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.
 
Requisiti minimi previsti dal Decreto recante il piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere
Ricordiamo che i requisiti minimi previsti dal Decreto (4) che ha disposto il piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere, concernono:
•    nel possesso di specifici requisiti di sicurezza antincendio (5);
•    nella predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente una specifica formazione in materia.
 
Requisiti di sicurezza antincendio
I requisiti di sicurezza antincendio sono riferiti:
•    agli impianti elettrici, i quali devono essere rispondenti alla normativa di riferimento (6);
•    al sistema di allarme acustico, il quale deve avvertire gli ospiti e il personale presente della presenza di condizioni di pericolo in caso d'incendio;
•    agli estintori che devono essere presenti in numero adeguato e omologati dal Ministero dell’Interno;
•    alla segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente (7);
•    alla gestione della sicurezza. In particolare il responsabile deve garantire che nel corso della gestione dell’attività non vengano alterate le seguenti condizioni di sicurezza e relative:
-)    ai sistemi delle vie di uscita nelle quali non devono essere collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
-)    all’obbligo di dover adottare opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
-)    all’obbligo di dover mantenere efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, a dover eseguire tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e a dover effettuare periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
-)    a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (6);
-)    a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento. In particolare, il controllo deve essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista anche una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore a un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche vigenti (8);
-)    ai servizi di soccorso, i quali devono essere avvertiti immediatamente con la rete telefonica;
•    al personale, del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio), il quale deve essere specificatamente formato:
-)    affinché, in caso d’incendio, sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme, di chiamata, di soccorso al primo intervento e di azionamento del sistema di allarme;
-)    ad applicare le istruzioni che sono state a loro impartite per iscritto;
-)    a contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’attività ricettiva;
•    alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all’ingresso, su ciascun piano e in ciascuna camera; 
•    alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze delle vie di uscita.
 
Per le strutture ricettive alberghiere con:
•    capienza superiore a 100 posti letto;
•    locali adibiti a deposito, indipendentemente dal numero di posti letto,
 
ai requisiti minimi di sicurezza di cui sopra, è previsto l’obbligo di dover avere installato anche un impianto di rivelazione e di segnalazione degli incendi.
 
Formazione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio)
Il servizio interno di sicurezza consiste nella presenza permanente, durante l’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera, di un numero minimo di addetti, i quali devono consentire: 
•    un tempestivo intervento di contenimento dell’incendio; 
•    l’assistenza all’esodo delle persone presenti nell’edificio.
 
Il numero minimo di addetti è previsto in: 
•    una unità, se la struttura alberghiera ha fino a 100 posti letto; 
•    due unità, se la struttura alberghiera ha più di 100 posti letto e sino a 300 posti letto; 
•    una unità in aggiunta alle due unità previste, per ogni ulteriore incremento di 150 posti letto, se la struttura alberghiera ha oltre 300 posti letto.
 
La determinazione degli addetti antincendio deve tenere anche conto della valutazione del rischio incendio (9) e deve comparire nel piano di emergenza antincendio (9) unitamente alle misure di gestione della sicurezza.
 
Gli addetti del servizio devono aver partecipato a un apposito corso di formazione di: 
•    otto ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha sino 100 posti letto; 
•    sedici ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 100 posti letto.
 
Gli addetti delle strutture ricettive alberghiere con oltre 100 posti letto, al termine del corso di formazione di cui sopra, devono ottenere l’attestato d’idoneità tecnica rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, previo superamento di un apposito esame.
 
Infine le strutture ricettive, già dotate di un servizio interno di sicurezza previsto come misura alternativa alle disposizioni di prevenzione incendi (9), devono integrare tale servizio con il numero di addetti previsti.
Nota: in vista del fatto che il servizio interno di sicurezza deve essere permanentemente presente durante l’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera, precisiamo che il numero di addetti antincendio è sicuramente superiore a quello disposto dal nuovo Decreto: 
-)    di almeno il triplo di quello previsto, in vista che deve essere garantita la presenza del servizio interno nelle ventiquattro ore giornaliere;
-)    di ulteriori unità a quelle previste al punto precedente, in quanto si deve prevedere: 
*)    la possibilità di poter sostituire gli addetti incaricati quando questi non sono presenti nella struttura alberghiera per ferie, malattie, permessi ecc. ecc;
*)    a attuare tutte le misure di sicurezza in caso di incendio quali ad esempio le procedure atte a far evacuare in sicurezza tutti gli occupanti dell’attività ricettiva.
 
Conclusione dei lavori di adeguamento da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016 e presentazione della SCIA
Ricordiamo che alla conclusione dei lavori il cui termine ultimo ricordiamo è ora previsto per il 31 dicembre 2016, il responsabile delle struttura ricettiva alberghiera per poter continuare a svolgere l’attività, deve presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco la Segnalazione Certificata Inizio Attività antincendio (SCIA). La SCIA autorizza lo svolgimento dell’attività alberghiera ai soli fini antincendio.
 
Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera è classificata nella categoria:
•    A – rischio basso (con numero di posti letto oltre 25 e non oltre 50) e B – rischio medio (con numero di posti letto oltre 50 e non oltre 100), effettua il sopralluogo ispettivo a campione o sulla base di programmi settoriali previsti a livello nazionale entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. A esito positivo del controllo, il quale è atto ad accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio, il Comando rilascia, su richiesta dell’interessato, il verbale di visita tecnica.
 
Per la categoria B (rischio medio) si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter presentare la SCIA.
 
•    C – rischio elevato (con oltre 100 posti letti), effettua il sopralluogo ispettivo atto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. Il sopralluogo ha lo scopo di accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio.
 
Per la categoria C (rischio medio) si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter presentare la SCIA.
 
Durata dei certificati di prevenzione incendi
La presentazione della SCIA, per le attività di categoria A e B, o il rilascio del certificato di prevenzione incendi CPI per le attività di categoria C ha validità quinquennale.
 
Entro i cinque anni:
•    dalla data di presentazione della SCIA o del giorno di scadenza del CPI;
•    della precedente presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico;
 
il responsabile delle struttura ricettiva alberghiera deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio.
 
Nota: In vista che non viene più rilasciato il CPI per le attività rientranti in categoria A e B, è necessario che il titolare della struttura ricettiva alberghiera tenga monitorata la scadenza (data di ricevuta della SCIA) entro la quale richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Infine nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera sia in possesso del CPI in corso di validità e rilasciato secondo la precedente normativa antincendio (10), il responsabile delle struttura ricettiva alberghiera deve presentare, prima della relativa scadenza naturale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio. Dalla presentazione dell’ultima richiesta di rinnovo periodico decorrono i cinque anni entro i quali deve essere presentata la nuova domanda.
 
Sanzioni
Nel caso in cui sia accertata: 
•    il mancato rispetto della normativa di prevenzione incendi (2) durante il sopralluogo del Comando provinciale dei vigili dei fuoco a seguito della presentazione della SCIA antincendio, la normativa:
-)    di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi (11) dispone che il Comando deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi riscontrati, ad esclusione ove possibile, del caso in cui la struttura ricettiva alberghiera possa essere adeguata alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro i successivi quarantacinque giorni;
-)    di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (12), dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro, per la mancata regolarizzazione della struttura ricettiva alberghiera alla normativa antincendio (2);
-)    in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (13), dispone che ove il fatto non costituisca grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione d’inizio attività, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti dalla normativa vigente, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso in questione, il Comando deve segnalare all’Autorità Giudiziaria il ricevimento della SCIA antincendio falsa, al fine di far applicare la relativa sanzione penale;
 
•    la mancata presentazione:
-)    della SCIA antincendio entro il 31 dicembre 2016;
-)    della domanda di rinnovo entro i 5 anni dalla presentazione della SCIA per la struttura ricettiva alberghiera della categoria A e B o dalla data di scadenza del CPI per la categoria C,
 
la normativa di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (12):
-)    dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro; 
-)    la facoltà per il Prefetto di disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera sino all’adempimento dell’obbligo.
 
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016.
(2) di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003.
(3) di cui al Decreto Ministeriale 14 luglio 2015.
(4) di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.
(5) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto 16 marzo 2012.
(6) ai sensi:
•    della Legge n. 186 del 1° marzo 1968 relativa a disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
•    del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46/90) concernente l’attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici.
(7) di cui al Titolo V del Decreto Legislativo n. 81/08 – Testo Unico Sicurezza.
(8) ai sensi del Titolo II (impianti termici civili) della parte quinta (norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale. In particolare l’articolo 287 di detto Decreto stabilisce che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un’autorità individuata dalla legge regionale.
(9) di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Il Decreto in questione è previsto dal Testo Unico Sicurezza – Decreto Legislativo 81/08.
(10) di cui alla Legge 26 luglio 1965 n. 966, al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.
(11) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(12) di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
(13) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

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