La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha scritto, per i propri uffici ispettivi, una lettera circolare con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità dell'attività di vigilanza presso le aziende interessate al fenomeno dei contratti di solidarietà c.d. difensivi.
In particolare, nel caso di aumento dell'orario ridotto per esigenze temporanee di maggior lavoro, il Ministero specifica che l'aumento dell'orario, rispetto a quello concordato con il contratto di solidarietà, deve avere carattere di eccezionalità o di urgenza e deve essere previsto dal contratto stesso.