Violazioni in materia doganale-applicabilità dell’art.303 per differenze di origine

Feb 2, 2017

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Sovente l’applicazione dell’art.303 del Testo Unico della legge doganale,  che punisce le differenze  accertate dalla dogana, rispetto a quanto dichiarato dall’importatore, forma  oggetto di controversie  che  vengono mosse all’amministrazione doganale italiana   da operatori  diversi ma  spinti  dallo stesso dubbio  che  ciclicamente ritorna  e che talvolta coinvolge anche qualche  organo giudicante, e precisamente  che l’art.303 non comprenda le differenze di origine.

Infatti, a fronte del  testo  dell’articolo  303,  che riportiamo in modo sintetico “qualora le  dichiarazioni relative alla qualità, quantità ed al valore delle merci….…non corrispondano…..…il dichiarante è punito…”, vengono contestate le sanzioni amministrative  applicate nei casi in cui  viene accertata una origine diversa da quella dichiarata, assumendo  l’illegittimità della sanzione in quanto riferita ad un elemento , l’origine delle merci, non  previsto  dalla disposizione  che si limita a sanzionare soltanto le differenze di qualità, di quantità e di valore.

Ad onor del vero va detto  che   l’amministrazione doganale   ha sempre  respinto   tali richieste, significando che l’origine di un prodotto è uno degli  elementi che concorre a  determinarne  la  qualità.

Infatti, nel concetto di qualità rientrano  tutte le caratteristiche  intrinseche di un prodotto, le  proprietà e le condizioni che servono a distinguerlo  dagli altri,  nonché le differenze che ne determinano  la natura e la sua  specificità.

Certamente  l’origine concorre in modo  determinante alla qualità dei prodotti alimentari , si pensi al vino, ai formaggi , ai salumi ecc. ma il concetto trova la sua importanza  anche per molti prodotti meccanici di precisione, per il vestiario e  le varie componentistiche della moda, e  a ben vedere  tale fattore, anche se  in modo più o meno significativo,  comporta  una certa valenza, talvolta negativa, per tutte le merci.  A  sostanziale difesa di tale  assunto, basterebbe riferirsi alla miriade di leggi e di sentenze  che si sono succedute, in questi ultimi anni, a difesa del “Made in”.

Ad ogni buon conto,   la Corte di Cassazione con la sentenza n.15872/2016 ha accolto  il ricorso presentato  dall’Amministrazione doganale, confermando l’applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista dall’art.303 del  TULD anche alle fattispecie di irregolare  dichiarazione di origine, e nel cassare con rinvio la decisione di appello , i giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto affermato  nella sentenza 14 febbraio 2014 n.3467.

 

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