18 settimane di ammortizzatori COVID

Giu 17, 2020

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Il Decreto Legge contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Durata Ammortizzatori Sociali COVID

La durata massima delle misure COVID è di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

La novità introdotta dal Decreto è che tutti i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale COVID, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

Termini di presentazione delle domande

Il Decreto Cura Italia, modificato dal Decreto Rilancio ha definito che le domande di ammortizzatori sociali COVID devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività’ lavorativa.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività’ lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e’ fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità’ corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la presentazione della domanda, nella modalità’ corretta, e’ considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dal 16 giugno 2020.

Istruzioni per il pagamento diretto

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro e’ obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 15 luglio se tale ultima data e’ posteriore a quella di cui al primo periodo.

Trascorsi inutilmente  tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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