I.V.A. – Lotteria degli scontrini

Mar 16, 2020

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Estremi:       Provv. prot. 80217 R.U. del 5/03/2020

                         con effetto dal 1° luglio 2020

A decorrere dal 1° luglio 2020 prenderà il via la cosiddetta Lotteria degli Scontrini con lo scopo di ridurre l’evasione ai fini I.V.A. e II.DD. attraverso l’istituzione di un incentivo per il consumatore ad esigere il rilascio del documento commerciale da parte dell’esercente, venditore di beni e/o prestatore di servizi al minuto.

La regolamentazione è stata disposta con un Provvedimento d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate.

 

Si riassumono le disposizioni concernenti la prossima introduzione della cosiddetta LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, come stabilite dal Provvedimento prot. 80217/R.U., del 5/03/2020, emanato d’intesa dai Direttori delle Agenzie delle Dogane e delle Entrate.

Le parti, l’oggetto, i documenti, le modalità e i termini saranno:

1) SOGGETTIVAMENTE:

  1. a) I clienti, consumatori finali, cioè:
  • le persone fisiche, maggiorenni e anagraficamente residenti in Italia;
  • che acquistano, pagando, beni/servizi non in esercizio di impresa, arte o professione;
  • di importo superiore ad un euro (arrotondamento ad un euro se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi);
  • che allatto dell’acquisto (art. 6/633) esibiscono all’esercente il CODICE LOTTERIA, senza alcun obbligo di identificazione da parte di quest’ultimo;
  • codice lotteria, cartaceo o elettronico a barre, composto da otto caratteri alfanumerici, generato attraverso la funzione, disponibile dal 9/03/2020, sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane (lotteriadegliscontrini.gov.it);
  • ciascun consumatore ha facoltà di generare più codici allo stesso associati, tutti validi per partecipare alla LOTTERIA;
  • il consumatore potrà segnalare all’Amministrazione Finanziaria il rifiuto posto dall’esercente ad acquisire il CODICE LOTTERIA e, conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utilizzeranno il rifiuto nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.
  1. b) Gli esercenti, fornitori dei consumatori, e cioè:
  • esclusivamente gli esercenti che effettuano operazioni – cessioni di beni e/o prestazioni di servizi – ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 633: commercio al minuto e attività assimilate;
  • che rilasciano il documento commerciale e trasmettono telematicamente all’Ag. delle Entrate i dati giornalieri dei corrispettivi delle operazioni effettuate.

2) OGGETTIVAMENTE

Non partecipano alla LOTTERIA gli acquisti di beni e di servizi:

  • i cui dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
  • i documenti con fattura elettronica (per il momento);
  • che consentono al consumatore la fruizione di detrazioni fiscali;
  • effettuati on-line (vendite per corrispondenza).

3) IL DOCUMENTO COMMERCIALE

Oltre i dati previsti dalle norme di riferimento il documento dovrà riportare anche:

  • il CODICE LOTTERIA dei consumatori;
  • se il corrispettivo è stato pagato o non pagato;
  • se è stato pagato per contanti o con strumenti elettronici;
  • solo i corrispettivi pagati contestualmente partecipano alle estrazioni;
  • ogni euro di spesa pagata, genera un numero di biglietti virtuali che partecipano ad una sola estrazione settimanale, ad una sola mensile, ad una sola annuale;
  • per acquisti pari o superiori a 1.000 euro il numero di biglietti generato è al massimo pari a 1.000.

4) IL CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI

Queste saranno effettuate:

  • settimanalmente: dal 2021, ogni giovedì della successiva settimana; la prima sara effettuata il 14/01/2021;
  • mensilmente: dal 2020, ogni secondo giovedì di ogni mese; la prima sarà effettuata, in deroga, il 7/08/2020;
  • annualmente: dal 2020, con data da stabilire con Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane.

L’Agenzia delle Dogane invia la notizia di vincita con raccomandata AR, o con un messaggio PEC o con una comunicazione SMS a seconda della modalità scelta dal consumatore – vincitore.

Nell’area riservata del Portale, cui si può accedere tramite SPID, FISCONLINE o CARTA SERVIZI, si potrà verificare l’avvenuta vincita e i termini per ottenere i premi che dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vincita.

I premi saranno pagati dall’Agenzia delle Dogane mediante bonifico bancario e, per coloro che non dispongono di un conto bancario, con assegno circolare non trasferibile, nei limiti della dotazione del FONDO messo a disposizione dall’Agenzia stessa.

Sarà possibile segnalare criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nel sistema attraverso il portale LOTTERIA, area pubblica e area privata.

5) ENTITA’ – CADENZE – DESTINATARI DEI PREMI ESTRATTI.

  1. a) acquisti con pagamenti in contanti:
  • estrazione annuale 2020 n. 1 premio da 1.000.000 € per il consumatore;
  • estrazioni mensili 2020 n. 3 premi da        000 € per i consumatori;
  • estrazioni settimanali 2021 n. 7 premi da 000 € per i consumatori.
  1. b) acquisti con pagamenti tracciati:
  • estrazione annuale 2020 n. 1 premio da 5.000.000 € per il consumatore;

estrazione annuale  2020 n. 1 premio da 1.000.000 € per l’esercente;

  • estrazioni mensili 2020 n. 10 premi da    100.000 € per i consumatori;

estrazioni mensili   2020 n. 10 premi da    20.000 € per gli esercenti;

  • estrazioni settimanali 2021 n. 15 premi da  25.000 € per i consumatori;

estrazioni settimanali 2021 n.15 premi da        5.000 € per gli esercenti.

I pagamenti tracciati (zero contanti) permettono la partecipazione anche alle estrazioni di cui al punto a) che precede.

6) DECORRENZA.

Alla LOTTERIA partecipano gli acquisti effettuati (art. 6/633) a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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