Accordo di libero scambio UE-Corea del Sud

Mar 9, 2016

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Accordo  di libero scambio UE – Corea del Sud ottobre2010. Ratificato con legge 4 agosto 2015 n.138-  Status di esportatore autorizzato.

 

A seguito della ratifica dell’accordo di libero scambio tra l’UE e la Corea del Sud, la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane con la nota n°2162/RU del marzo 2016,  ha evidenziato i numerosi  vantaggi di cui possono usufruire gli esportatori autorizzati, anche per il fatto che in tale accordo, a differenza di quanto accade negli altri, non si tiene conto né  della frequenza  delle  esportazioni  né del loro valore.

Atteso che dal 1° luglio del 2011,  alcuni operatori avevano già adottato, in forma provvisoria, le dichiarazioni su fattura, si tratta di presentare presso le dogane del luogo dove è ubicata la Ditta, richieste formali e definitive per ottenere lo “status” di esportatore autorizzato e ciò anche in previsione degli incrementi degli scambi che saranno sicuramente determinati dall’abbattimento di tutti i dazi, che dal 1° luglio del 2016 saranno eliminati su tutti i prodotti ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli.

L’autorizzazione è rilasciata, come già detto, dall’Ufficio doganale del luogo nel quale l’operatore è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova di origine dei prodotti esportati.

Lo stesso ufficio si assicurerà che i prodotti possono essere considerati originari, che soddisfino  gli altri requisiti stabiliti dal protocollo e che  l’operatore sia in grado di presentare tutti i documenti che comprovano il carattere originario del prodotto.

L’operatore autorizzato, nella fase operativa, deve riportare sulla fattura o su altro documento commerciale la dichiarazione di origine citando il numero dell’autorizzazione, sottoscrivere con la propria firma la dichiarazione ed indicare nel riquadro 44 della bolla doganale che l’origine è stata attestata su fattura.

Successivamente all’operazione di esportazione, deve conservare la dichiarazione di origine per almeno 5 anni in una con la documentazione relative alla prova dell’origine, e comunicare all’ufficio doganale le eventuali  successive variazioni delle lavorazioni  che possono incidere sull’origine del prodotto.

 

Contatto Area Economica d’Impresa

Fernando De Vita tel.0552707201

E mail fernando.devita@confindustriafirenze

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