Albo gestori ambientali – Trasporto dei rifiuti in conto proprio ai centri di raccolta comunali

Giu 17, 2015

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Premessa
Con la Circolare n.437/2015 (vedi allegato) il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti sul trasporto in conto proprio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, presso i centri di raccolta comunali.

I Chiarimenti
L'impresa che intende trasportare ai centri di raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 (1) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l'obbligo di iscrizione all’Albo nella categoria 2-bis (2) di cui al D.M. 120/2014.

Nota
1) D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
2) Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Allegati
Circolare 29 maggio 2015, n.437

Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
 

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