Il DM 3/11/2017 disciplina i diritti e doveri degli studenti in regime di alternanza scuola lavoro e, all’art. 5, si occupa della relativa normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Premessa
Il DM 3/11/2017 (G.U. n. 297 del 21/12/2017) definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, allo scopo di dare ai medesimi l’opportunità di conoscere ambiti professionali e contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire ed integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti, in regime di alternanza scuola-lavoro, delle disposizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, e s.m.i.
La normativa in materia di salute e sicurezza – Art 5 del DM 3/11/2017.
1 – Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, e s.m.i, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione e’ certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed e’ integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2 – E’ di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3 – Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i possono essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
4 – Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, e’ stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
5 – Agli studenti in regime di alternanza e’ garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa e’ a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
6 – Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.