Alternanza scuola lavoro – Normativa in materia di salute e sicurezza

Gen 10, 2018

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Il DM 3/11/2017 disciplina i diritti e doveri degli studenti in regime di alternanza scuola lavoro e, all’art. 5, si occupa della relativa normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Premessa

Il DM 3/11/2017 (G.U. n. 297 del 21/12/2017) definisce la Carta  dei  diritti  e  dei doveri degli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, allo scopo  di  dare  ai  medesimi l’opportunità di conoscere ambiti professionali e contesti lavorativi e della  ricerca, utili  a  conseguire  ed  integrare  le  competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte  consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso  nel mondo del lavoro. Il presente regolamento definisce,  altresì,  le  modalità  di applicazione agli studenti,  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro, delle  disposizioni  sulla tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, e s.m.i.

La normativa in materia di salute e sicurezza – Art 5 del DM 3/11/2017.

1 – Gli studenti impegnati nei  percorsi  in  regime  di  alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica  una  formazione generale in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a),  del D.Lgs. 81/2008,  e s.m.i, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo  37,  comma  2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione  e’  certificata  e riconosciuta a tutti gli effetti ed e’ integrata  con  la  formazione specifica che gli  studenti  ricevono  all’ingresso  nella  struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

2 – E’  di  competenza  dei  dirigenti  scolastici   delle   scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi  di  formazione in materia di tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di  alternanza  e svolti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3 – Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura  ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37  del  D.Lgs.81/2008 e s.m.i possono essere:

a) stipulati dagli uffici scolastici regionali  appositi  accordi territoriali con i soggetti e gli enti  competenti  ad  erogare  tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi  paritetici  previsti nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning,  anche  in convenzione con le piattaforme  pubbliche  esistenti  riguardanti  la formazione, come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21  dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme più idonee di collaborazione,  integrazione  e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

4 – Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti  di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo  2  comma  1, lettera  a),  del  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, che equipara gli studenti allo  status  dei lavoratori, e’ stabilito che il numero di  studenti  ammessi  in  una struttura sia  determinato  in  funzione  delle  effettive  capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della  tipologia  di  rischio  cui  appartiene  la medesima   struttura   ospitante con    riferimento    all’accordo Stato-Regioni del 21  dicembre  2011,  n.  221,  in  una  proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante  non  superiore  al rapporto di 5 a 1 per attività a  rischio  alto,  non  superiore  al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio  medio,  non  superiore  al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

5 – Agli  studenti  in  regime  di  alternanza  e’ garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nei  casi  previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa e’ a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto  a  carico  del  quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

6 – Gli  studenti  impegnati  nelle  attività  di  alternanza,  in presenza  dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi,   rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4  del  D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono  assicurati  presso  l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso  terzi,  con relativi oneri a carico  dell’istituzione  scolastica. Le  coperture assicurative devono riguardare anche attività  eventualmente  svolte dagli studenti al di  fuori  della  sede  operativa  della  struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

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