Indicazioni INPS di settembre su Ammortizzatori COVID

Ott 1, 2020

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Premessa

Il Decreto Agosto ha introdotto significative innovazioni all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ad agosto l’Inps aveva dato le prime indicazioni.

A fine settembre l’Istituto illustra, con circolare, le innovazioni introdotte e fornisce le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale.

Modifiche in materia degli ammortizzatori sociali causale “COVID-19”

La norma prevede che i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020:

  • per una durata massima di 9 settimane;
  • incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

La nuova previsione normativa, dunque, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020.

Sarà possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19.

I periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti-legge che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal Decreto Agosto.

In presenza di domande presentate, ma non ancora autorizzate, che afferiscono a periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, per i periodi:

  • fino al 12 luglio 2020, sarà preliminarmente verificato il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa;
  • decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane del Decreto Agosto.

Le novità di questa normativa sono che il legislatore:

  • azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina;
  • come già comunicato, modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito.

Modalità di richiesta delle prime 9 settimane

I datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale”.

Le richieste delle prime 9 settimane dovranno tenere conto dei periodi successivi al 12 luglio 2020 già autorizzati.

Le aziende, avendo esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa avessero richiesto:

  • trattamenti di cassa integrazione ordinaria, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite in periodi con causale “COVID-19 nazionale”, su espressa richiesta dei datori di lavoro. A tal fine, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui richiedono la conversione della causale.
  • assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà, dovranno inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”. A tal fine, per il FIS, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, che sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all’indirizzo ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it. Le Strutture territoriali dovranno tramettere con comunicazione PEI alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni già pervenute.

Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD 

I datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti:

  • con una causale specifica “COVID 19 con fatturato”,
  • con una dichiarazione di responsabilità, in cui auto certificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto.

Le modalità di presentazione delle domande per il secondo periodo, della durata massima di 9 settimane da concludersi entro il 31 dicembre 2020, saranno rese note con successivo apposito messaggio.

Aspetti contributivi

I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale:

  • per le prime 9 settimane non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
  • l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale, il contributo addizionale sarà pari:

a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;

c) non sono tenuti al versamento del contributo addizionale se hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

L’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

Se nel quinquennio mobile l’azienda viene autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale, il periodo di integrazione salariale previsto dal Decreto Agosto non rileva ai fini della determinazione della misura dell’aliquota contributiva.

Il datore di lavoro dovrà attestare con autocertificazione l’eventuale riduzione del fatturato secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’Inps fa presente che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

Caratteristiche degli interventi di CIGO e ASO 

Gli interventi con causali “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato”, ai fini del computo della durata:

  • non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per i trattamenti di CIGO e ASO;
  • derogano al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile;
  • non sottostanno al limite di 1/3 delle ore lavorabili.

I relativi periodi autorizzati con le richiamate causali sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di ASO.

Si precisa altresì che, per l’accesso agli interventi di CIGO e di ASO in parola, è necessario che i lavoratori siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020.

Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Circa l’istruttoria delle domande, questa è improntata alla massima celerità, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari della prestazione.

Regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO

Le aziende che trasmettono le domande devono provvedere all’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria

Le imprese che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 18 settimane (9 + 9), per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

L’Istituto provvederà ad autorizzare le domande di CIGO di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.

I datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane di CIGO, volessero accedere al secondo periodo di ulteriori 9 settimane devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di.

In caso di accesso alle seconde ulteriori 9 settimane l’eventuale contributi addizionale sarà dovuto sulla base delle istruzioni già date nel paragrafo precedente.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

La domanda di CIGD – da inviare esclusivamente all’Istituto – dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla procedura esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Ai trattamenti in deroga non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale quest’ultimo limitatamente alle prime 9 settimane.

I datori di lavoro che richiedono il trattamento di cassa integrazione in deroga per periodi successivi al 13 luglio 2020 possono trasmettere domanda all’Istituto, anche qualora non abbiano completato i periodi di competenza regionale/ministeriale. Restano salve le autorizzazioni già adottate dal Ministero.

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si precisa che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto una prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS.

In caso di richieste di accesso all’ulteriore periodo di 9 settimane, anche per i trattamenti in deroga valgono le indicazioni fornite ai precedenti paragrafi.

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

La disciplina dei termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di numerosi interventi.

A regime il regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA è stato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Nel periodo transitorio era stato previsto un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020. Il Ministero ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020. Il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Agosto.

Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Relativamente ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento per il periodo transitorio, si richiamano le considerazioni svolte nel precedente paragrafo, per quanto attiene lo slittamento del termine dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

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