Ammortizzatori COVID e pagamento diretto

Giu 18, 2020

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Premessa

L’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato oggetto di ripetuti interventi finalizzati ad assicurare un costante accesso agli strumenti di sostegno economico da parte di una platea sempre più ampia di lavoratori e imprese.

Da oggi, il 18 giugno 2020, sono state rilasciate le funzionalità relative:

  • alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga,
  • alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto
  • la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

L’Inps ha fornito i primi indirizzi operativi su tali novità.

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Sulla base degli ultimi Decreti legge il quadro complessivo dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere è riassumibile come segue:

  • le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
  • solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può superare le diciotto settimane complessive.

L’Inps ha individuato un iter procedurale semplificato consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti, fino a un massimo di quattordici settimane, attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Se il datore di lavoro richiede la cassa integrazione per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel. che deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

Le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

Procedura “Sistema Unico”  

Vi possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane. Si tratta quindi di domande che non hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file con il quale i datori di lavoro possono autocertificare il periodo effettivamente fruito.

Possono essere gestite le domande con causale COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.lgs n. 148/2015.

Procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO” – rilasciata 18/06/2020

Possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D. lgs n. 148/2015.

Con distinta e successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

 

Assegno al nucleo familiare (ANF)  in caso di assegno ordinario

Il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare (ANF) opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al D. lgs n. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

 

Termini di trasmissione delle domande

Le istanze finalizzate alla richiesta di interventi di integrazione salariale devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Questi termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

 

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

L’azienda che ha avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane.

I datori di lavoro che ha ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.

L’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga all’INPS è stato rilasciato oggi, il 18 giugno 2020.

La domanda è disponibile nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.

Ulteriore periodo di quattro settimane

Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps

L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il 3 luglio 2020.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps sarà possibile chiedere l’anticipazione del 40% selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”.

L’azienda che non vuole accedere al beneficio dell’anticipazione deve espressamente indicatare l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del modello.

Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà:

  • al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo;
  • oppure, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.
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