Ammortizzatori sociali COVID: nuove regole

Lug 15, 2020

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Premessa

L’Inps ha emesso una circolare che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le innovazioni introdotte.

Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata:

  • di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
  • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
  • possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane,per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane.

Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

Disciplina relativa alle nuove 5 settimane e regolamentazione del “periodo fruito”

La possibilità di trasmettere domanda per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.

Il datore di lavoro che richiede:

  • la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel. Il file excel deve essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda.
  • l’assegno ordinario dovrà allegare alla domanda stessa un file excel. Questo file dovrà essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda. A tale scopo, il predetto file .pdf relativo al fruito deve essere inserito nell’allegato A già presente in domanda.

Per le istanze di assegno ordinario nel frattempo già inviate, i datori di lavoro potranno inviare tale modello di auto dichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale. In caso di assenza del file da allegare, il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti.

I predetti files costituiscono parte integrante della domanda di concessione della prestazione.

I files in questione consentono all’azienda di calcolare, a consuntivo della CIGO e dell’Assegno ordinario, quanti giorni di trattamento sono stati effettivamente fruiti.

Dalla somma del numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.

Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.

Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruite per 5 o per 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.

Caso 1:

periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale. Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuano, pertanto, 3 settimane (9 settimane – 6 settimane) che l’azienda potrà chiedere.

Caso 2:

periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale: 19/5 = 3,8 settimane. Residuano, pertanto, 5,2 settimane (9 settimane – 3,8 settimane). Nel caso prospettato, l’azienda potrà richiedere 5 settimane e un giorno. Per esempio, il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020.

Ulteriore periodo di 4 settimane di CIGO e assegno ordinario con causale“COVID-19 nazionale”

Tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Termini di trasmissione delle domande

Ii termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19 nazionale” prevede che:

  • le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine, in una prima fase, è stato spostato al 17 luglio 2020 .
  • Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
  • I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono  ripresentare la domanda entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

In relazione al nuovo impianto normativo, quindi, per i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere:

  • dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020
  • dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.

Qualora la domanda sia presentata dopo i predetti termini, trova applicazione il regime decadenziale.

Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane la possibilità per l’azienda:

  • di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente,
  • di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l’intero periodo, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione.  L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale”

Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di cassa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale.

CIGO: ai fini della richiesta, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali ordinarie:

  • mancanza di materie prime/componenti
  • per mancanza di lavoro/commesse,

anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.

A queste domande si applicano i limiti di fruizione ordinaria:

  • 52 settimane nel biennio mobile;
  • 1/3 delle ore lavorabili;
  • durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile

e inoltre

  • il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni;
  • l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale;
  • gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale.

Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica:

  • della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento;
  • della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

Risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico  (c.d. “EONE”).

Modifiche alla cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in CIGS

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS e che devono sospendere il programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di CIG, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo.

A condizione di aver interamente fruito le 14 settimane, sarà possibile riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento CIGO anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

L’INPS provvederà ad autorizzare le domande di CIGO con causale “COVID-19” nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.

Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

L’assegno ordinario, nell’anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Solo per l’anno 2020 non si applica il tetto aziendale.

Si evidenzia che per il Fondo di integrazione salariale i requisiti di accesso alla prestazione dipendono non solo dal settore di appartenenza del datore di lavoro, ma anche dal requisito dimensionale dallo stesso posseduto alla data di inizio della sospensione.

Ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.

Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Possono presentare domanda di assegno ordinario, anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento non può essere superiore a 18 settimane (9+5+4).

Trattamento di cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per GMO intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020

I datori di lavoro potranno presentare domande, anche integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle 18 settimane complessive.

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