Ammortizzatori Sociali – Decreto Ristori

Dic 9, 2020

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Premessa

Il Decreto Rilancio ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

La nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto agosto, che parallelamente, regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

ESEMPIO

Un’azienda ha chiesto Cassa:

– “COVID” dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al decreto Agosto, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

– “COVID 19 con fatturato” per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020, le seconde 9 settimane previste dal decreto Agosto,  autorizzate dall’Inps, l’azienda potrà beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021, previsto dal Decreto Rilancio.

Datori di Lavoro Destinatari

Le 6 settimane di trattamenti della nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro:

–              ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso;

–              appartenenti ai settori interessati per i quali ne è stata disposta la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive. Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai nuovi trattamenti, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Si precisa che la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti – che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 – sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane.

Contributo addizionale

I datori di lavoro che presentano domanda di accesso di CASSA COVID per le “nuove” 6 settimane sono tenuti al versamento di un contributo addizionale secondo i criteri già illustrati (link articolo)

Le aziende appartenenti ai settori per i quali è stata disposta la chiusura o la limitazione delle attività economiche non dovranno pagare il contributo addizionale. L’Inps attribuisce in automatico il codice di autorizzazione “4X” in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive.

Lavoratori  Beneficiari

I trattamenti di cassa integrazione delle “nuove” 6 settimane trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020.

Le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto Agosto, potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti venga inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In via interpretativa, su conforme parere ministeriale, sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto Agosto, già trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.

Modalità di richiesta delle 6 settimane

Per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16 novembre 2020, da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 – tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID -19 DL 137”.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.

L’Istituto provvederà ad autorizzare le domande di CIGO di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.

I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS.

Termini di trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’Inps conferma che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modello SR41 semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Modalità di pagamento della prestazione

L’azienda può decidere di:

  • anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente,
  • richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, si ricorda che è possibile richiedere all’Inps l’anticipo del 40%.

La richiesta, in questo caso, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Si ricorda che la cassa integrazione in deroga INPS è prevista esclusivamente con il pagamento diretto, mentre, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.

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