Ammortizzatori Sociali – Prime istruzioni Inps

Mar 24, 2020

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Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

L’Inps ha comunicato con un primo messaggio che sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Con successivo messaggio ha comunicato che domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.

L’accesso semplificato è ancora in corso di definizione.

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Possono fare domanda le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas e tutte quelle imprese che versano il contributo CIGO.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non  imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.  L’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale.  Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell’istruttoria

Le agevolazioni sono numerose per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

  1. Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
  2.  Non si tiene conto dei limiti:
    – delle 52 settimane nel biennio mobile;
    – dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
    – dell’ 1/3 delle ore lavorabili.
  3.  I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
  4.  Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
  5.  Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Aziende in CIGS

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Erogazione della prestazione

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

ASSEGNO ORDINARIO

L’assegno ordinario è una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Beneficiari

✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
▪ i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
✓ Per i Fondi di solidarietà di settore:
▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Le novità dell’istruttoria

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

  1. non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  2. non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  3. non si tiene conto dei seguenti limiti:
    ▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
    ▪ limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
    ▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili.
  4. I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  5. Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  6.  Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Come fare domanda

La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la
causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà
sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Modalità di accesso

Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
o per un periodo non superiore a nove settimane;
o a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

Soggetti esclusi

  • Datori di lavoro domestico.
  •  Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà
  •  Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

La prestazione

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Requisiti

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • il contributo addizionale;
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Come fare domanda

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:
o il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;
o la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento

o Esclusivamente pagamento diretto.
o Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.

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