Autodichiarazione periodo fruito di FIS

Lug 15, 2020

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L’INPS ha emanato un messaggio, con il quale integra le indicazioni già emanate in materia di CIGO, e fornisce le istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario, per l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.

Dichiarazione fruito assegno ordinario con causale “COVID-19”

In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel.

Il file deve essere:

  • compilato seguendo le istruzioni date dall’Inps con apposita scheda esplicativa;
  • convertito in formato.pdf;
  • inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G – Ulteriori allegati – Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID19”.

Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il citato file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.
L’Inps precisa che, in caso di mancata trasmissione del file excel, il periodo autorizzato e quello fruito saranno considerati come coincidenti.

La trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività.

Calcolo giorni usufruiti

Come avviene per la CIGO, l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento di assegno ordinario non effettivamente fruite.

Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.
Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno
ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.
In presenza di aziende che svolgono l’attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la
domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.

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