Avviso agli importatori 2015/C del 23 settembre 2015

Ott 7, 2015

Print Friendly, PDF & Email

 

Importazione di tessuti di fibra di vetro a magli aperta provenienti dai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate.

Si riporta il testo integrale dell’avviso 2015/C pubblicato sulla GUCE  del 23 settembre 2015 e diretto agli importatori nell’Unione Europea di tessuti in fibra di vetro, importati da paesi beneficiari delle preferenze generalizzate, e dichiarati illecitamente come avere l’origine preferenziale:

“La Commissione europea informa gli operatori dell’Unione europea che sussistono ragionevoli dubbi sulla corretta applicazione del trattamento preferenziale e sull’applicabilità delle prove d’origine presentate all’Unione in merito a tessuti in fibra di vetro a maglia aperta di cui alle sottovoci 7019 40, 7019 51 e 7019 59 del SA, importati da paesi beneficiari dell’SPG appartenenti ai gruppi di cumulo regionale I e III (1).

In seguito a numerose indagini sembrerebbe che notevoli quantitativi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta di cui alle sottovoci 7019 40, 7019 51 e 7019 59 del SA, spediti all’UE, generalmente da Singapore, per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea vengono dichiarati come aventi origine preferenziale di uno dei paesi appartenenti al gruppo di cumulo regionale I e III, senza averne diritto.

Gli operatori dell’Unione europea che dichiarano l’origine e/o presentano prove dell’origine dei prodotti summenzionati sono pertanto invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l’immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l’insorgere di un’obbligazione doganale, dar luogo ad una frode e, pertanto, danneggiare gli interessi finanziari dell’Unione europea. Qualora l’eventuale contabilizzazione successiva di un’obbligazione doganale risulti dalle circostanze di cui sopra, la persona responsabile non può invocare la buona fede conformemente alle disposizioni dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), quinto capoverso, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario.


(1)  L’elenco dei paesi figura all’articolo 86 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Alla data di pubblicazione del presente avviso, i seguenti paesi beneficiari appartenevano ai gruppi come segue:

Gruppo I — Cambogia, Indonesia, Laos, Filippine, Vietnam, Myanmar/Birmania

 

Gruppo III — Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

 

 

Contatto Area Economica d’impresa 

Fernando De Vita tel.0552707201 E mail

fernando.devita@confindustriafirenze.it

 

 

 

 

 

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA