Aziende non industriali: nuove aliquote contributive – FIS e CIGS

Gen 24, 2023

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Premessa

L’Inps ha comunicato con messaggio l’adeguamento dei contributi per le aziende non industriali.

Il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà è stato prorogato al 30 giugno 2023.

In caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Misura delle aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2023

L’Inps comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo:

  • 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti,
  • 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Si ricorda la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS era limitata all’anno 2022.

Dal periodo di competenza gennaio 2023:

  • sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E
  • è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”.

Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).A decorrere dal periodo di competenza gennaio 2023 la procedura di calcolo dell’Istituto è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo secondo quanto sopra esposto.

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