Carta europea della disabilità: criteri e modalità di rilascio

Apr 5, 2022

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Premessa

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020 ha definito i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia, cosiddetta Disability Card, le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima. Lo stesso Dpcm affida all’INPS il rilascio della Carta, dopo aver attestato la condizione di disabilità dei richiedenti.

La circolare INPS 1° aprile 2022, n. 46 illustra ora le modalità di presentazione della domanda, i soggetti legittimati alla richiesta, le modalità di distribuzione e di utilizzo della stessa.

 

Cos’è la Disability Card

La Disability Card (Carta europea della disabilità – CED) è una carta che permette di comprovare l’invalidità di una persona, senza ulteriori passaggi. Grazie a questo strumento, infatti, le persone con disabilità possono evitare di portare con sé documenti cartacei che attestino l’invalidità e i dettagli del loro handicap e accedere a tutti i servizi che nel tempo, attraverso protocolli di intesa e accordi con gli enti erogatori, verranno messi a disposizione.

 

Modalità di presentazione della domanda

Il cittadino può presentare la domanda per il rilascio della Carta europea della disabilità tramite l’apposita procedura presente sul portale INPS, accessibile tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS). A tal fine dovrà fornire:

La procedura per la presentazione della domanda visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.

 

Chi può richiederla

I soggetti legittimati a presentare la domanda sono:

  • invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
  • invalidi civili minorenni;
  • cittadini con indennità di accompagnamento;
  • cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • ciechi civili;
  • sordi civili;
  • invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
  • invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
  • inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi.

All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, l’INPS affida la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, attraverso il gestore Poste Italiane S.p.A., provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda.

 

Quanto dura la Disability Card

La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in commento e, comunque, per non più di dieci anni dal momento del rilascio.

La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei casi di revoca, a seguito di visita di revisione, o in caso di decesso dell’intestatario. L’INPS si riserva di procedere, anche successivamente alla consegna della Carta, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché alla revoca della stessa qualora accerti la non veridicità dei requisiti dichiarati o il venire meno degli stessi.

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