Casi di esclusione dall’addizionale NASPI

Ago 6, 2020

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Premessa

L’Inps con circolare ha  delineato le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI.

Fattispecie escluse dal contributo addizionale

Per espressa disposizione normativa, il contributo addizionale non si applica ai:

  • lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, limitata alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
  • contratti di lavoro in apprendistato;
  • contratti di lavoro domestico (esclusi quelli in somministrazione).
  • i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità (Avvenuti sino al 31 dicembre 2016)

Lavoratori stagionali

Per il lavoro stagionale l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI è prevista:

  • per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R n. 1525/63;
  • per contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” non si applica il contributo addizionale NASpI né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo.

I contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ma definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono stati assoggettati al contributo addizionale NASpI e, nei casi di rinnovo decorrenti dal 14 luglio 2018, trova applicazione anche l’incremento del contributo addizionale NASpI.

I c.d. lavoratori extra

La legge definisce l’ambito di individuazione del lavoro extra, previsto dalla contrattazione collettiva, quale “speciali servizi di durata non superiore a tre giorni” per la cui esecuzione è ammesso il ricorso a questa particolare fattispecie contrattuale.

Queste disposizioni sono applicabili unicamente nei settori del turismo e ai pubblici esercizi. Sono comprese in tale ambito le attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e dell’intermediazione (agenzie viaggi).

Istruzioni operative

I lavoratori assunti a tempo determinato, identificati attualmente nel flusso Uniemens con la qualifica3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011” continueranno ad essere esposti con detta qualifica.

Dal periodo di paga settembre 2020, non sarà più richiesto il contributo addizionale naspi e l’incremento del contributo addizionale.

Per l’identificazione dei c.d. lavoratori extra, le aziende dovranno utilizzare a partire dal mese di competenza settembre 2020, nel flusso Uniemens, la nuova qualifica3 uguale a “X”, avente il significato di “Lavoratori extra”. Detta nuova qualifica prevede l’esclusione del contributo addizionale NASpI e l’incompatibilità con i codici relativi al versamento dell’incremento del contributo addizionale.

La nuova qualifica3 uguale a X sarà resa compatibile solo con i c.s.c. previsti dalla circolare INPS 194/2015.

 

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